Cassazione Penale, Sentenza n. 10628/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la sua richiesta di inefficacia (retrodatazione) della misura di custodia cautelare in carcere, deducendo che sussistevano le condizioni per applicare l'art. 297 c.p.p. in relazione al fenomeno delle "contestazioni a catena". In particolare, sosteneva l'assenza di una "connessione qualificata" tra le contestazioni contenute nell'ordinanza relativa al procedimento "Reset" (tra cui addebiti associativi ex art. 416-bis) e i fatti, diversi dall'omicidio, già oggetto di precedente ordinanza custodiale nel procedimento "Testa di serpente". Inoltre contestava che l'ordinanza impugnata avesse fatto riferimento a una contestazione di omicidio riguardante Bruni Luca, fatto per il quale era stato però assolto con sentenza della Corte d'Assise di Cosenza del 9 marzo 2022; per tali ragioni chiedeva che fosse riconosciuta l'inefficacia della nuova custodia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso censurasse solo un profilo marginale (la vicenda relativa all'omicidio di Bruni), profilo che il Tribunale del riesame aveva peraltro chiarito essere stato annullato in sede di riesame. Quanto agli altri argomenti, la decisione impugnata aveva motivato l'insussistenza dei presupposti per la retrodatazione con argomentazioni non illogiche e non contestate dal ricorrente; il ricorso non ha indicato la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità ai sensi della giurisprudenza richiamata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; la cancelleria è stata delegata agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata quale titolo per la pronuncia del Tribunale del riesame che ha respinto l'appello avverso il rigetto gip; utilizzata come fondamento dell'ordinanza di merito impugnata.
Norma sulla inefficacia delle misure cautelari e sulla retrodatazione in presenza di "contestazioni a catena": il ricorrente invocava tale disciplina ma il giudice ha ritenuto che non fosse dimostrata la "connessione qualificata" necessaria per la retrodatazione.
Norma sostanziale relativa al reato di associazione di tipo mafioso: costituisce una delle contestazioni rilevanti nel procedimento "Reset" e centro delle valutazioni cautelari; il tribunale ha valutato l'insieme delle contestazioni e ha ritenuto sussistenti ragioni che impedivano la retrodatazione invocata.
artt. 81, 629 c.p. e art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 c.p.
Norme penali indicate nell'addebito provvisorio (riguardanti concorso di persone e reati contro il patrimonio) che assieme alle fattispecie associative hanno formato il quadro delle contestazioni nel procedimento "Reset"; il loro richiamo serve a definire il contenuto delle imputazioni valutate ai fini cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale esecutiva cui la cancelleria è stata rimandata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (esecuzione della condanna pecuniaria e formalità connesse).
Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, "Lavorato", Rv. 259425-01)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato
Il principio è stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso: l'impugnazione non ha indicato adeguatamente la correlazione fra le motivazioni del provvedimento impugnato e le ragioni del ricorso, ignorando parte della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- In impugnazioni di provvedimenti cautelari è essenziale indicare esplicitamente la correlazione tra le censure mosse e le ragioni contenute nella decisione impugnata; la mancanza di tale collegamento rende il ricorso inammissibile.
- La richiesta di inefficacia o retrodatazione della custodia cautelare fondata sul concetto di "contestazioni a catena" richiede la dimostrazione di una "connessione qualificata" tra le precedenti contestazioni e le nuove; asserti generici non sono sufficienti.
- La censura di profili meramente marginali o già risolti (es. addebiti annullati in sede di riesame) difficilmente riesce a interrompere la validità delle restanti valutazioni cautelari, se il ricorrente non affronta compiutamente le argomentazioni residue del giudice.
- Chi propone ricorso deve contestare puntualmente le argomentazioni logiche del provvedimento impugnato: argomentazioni non illogiche e non confutate dal ricorrente vengono ritenute incontrovertute.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; è quindi importante valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10458/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10459/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10460/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10461/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10462/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →