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Sentenza

Sentenza n. 5118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02695/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di incarichi dirigenziali superiori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato, già dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° dicembre 2009 al 1° febbraio 2017. Ha dedotto di avere svolto ininterrottamente incarichi di Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna presso il Provveditorato regionale e di Direttore pro tempore dell'Ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, ritenendoli qualificabili come posizioni dirigenziali superiori. Il TAR, anche sulla base di una verificazione, ha respinto la domanda ritenendo che il trattamento economico fosse correlato all'anzianità di servizio e non all'incarico concretamente ricoperto, escludendo inoltre l'applicabilità dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 al personale in regime di diritto pubblico. In appello è stato dedotto, con unico motivo, che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, poiché gli incarichi svolti sarebbero stati normativamente definiti come superiori e avrebbero comportato il diritto alle differenze retributive.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 63/2006 prevede che gli incarichi dirigenziali superiori siano conferiti, mediante procedure comparative, ai dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, senza che tali incarichi siano riservati a una distinta qualifica dirigenziale, salvo requisiti minimi di anzianità. Inoltre, la nomina a dirigente generale penitenziario non consegue automaticamente all'attribuzione di incarichi superiori, potendo essere conferita con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Pertanto, l'affidamento degli incarichi ricoperti dall'appellante non ha comportato, di per sé, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella posseduta, trattandosi di incarichi attribuibili a personale già inquadrato nella carriera dirigenziale. Non ricorrevano quindi i presupposti per applicare l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Il giudice ha precisato che la controversia non riguardava eventuali pretese connesse alla mancata completa attuazione del diverso sistema ordinamentale e retributivo previsto dal d.lgs. n. 63/2006. Spese del grado compensate per la complessità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore non è applicabile quando l'incarico asseritamente superiore è normativamente attribuibile a personale appartenente alla medesima carriera e non implica l'esercizio di mansioni proprie di una diversa qualifica.

  • d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63

    Disciplina l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e prevede il conferimento degli incarichi dirigenziali superiori mediante procedure comparative tra dirigenti della medesima carriera.

  • art. 7 d.lgs. n. 63/2006

    Prevede incarichi dirigenziali superiori conferibili ai dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria mediante procedura comparativa.

  • art. 8 d.lgs. n. 63/2006

    può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

    La nomina a dirigente generale penitenziario non è automatica per effetto dell'attribuzione di incarichi superiori, ma costituisce una distinta nomina adottata con il procedimento previsto dalla legge.

  • artt. 15 ss. d.lgs. n. 63/2006

    a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale; b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate; c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate

    Configurano il trattamento economico omnicomprensivo della carriera dirigenziale penitenziaria, articolato in stipendio, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, da determinarsi mediante procedimento negoziale.

  • art. 48, comma 2, d.lgs. n. 95/2017

    al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente

    Fino alla definizione degli accordi sindacali, estende provvisoriamente al personale della carriera dirigenziale penitenziaria gli istituti giuridici ed economici previsti per il ruolo dirigente della Polizia di Stato.

Massime di principio

  • Nel sistema della carriera dirigenziale penitenziaria, l'attribuzione di un incarico qualificato come superiore non determina automaticamente l'esercizio di mansioni proprie di una qualifica diversa e superiore, quando l'incarico è normativamente conferibile a dirigenti appartenenti alla medesima carriera.
  • L'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 non consente di riconoscere differenze retributive per mansioni superiori in assenza dell'effettivo svolgimento di funzioni proprie di una distinta qualifica superiore: la maggiore responsabilità o complessità dell'incarico, da sola, non è sufficiente.
  • La nomina a dirigente generale penitenziario costituisce un atto distinto dall'attribuzione di incarichi dirigenziali superiori e non consegue automaticamente allo svolgimento di questi ultimi.
  • La disciplina transitoria che equipara il trattamento economico dei dirigenti penitenziari a quello dei dirigenti della Polizia di Stato non trasforma, di per sé, l'attribuzione di incarichi superiori in esercizio di mansioni appartenenti a una qualifica superiore.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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