Cassazione Penale, Sentenza n. 29399/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna di un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la violazione della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione, accertata il 28 novembre 2021. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sul rito di appello cartolare ex art. 598-bis c.p.p., sostenendo che il giudizio, inizialmente fissato senza comparizione delle parti, era stato indebitamente trasformato in udienza pubblica/orale dopo un’ordinanza istruttoria di acquisizione documentale, senza richiesta delle parti e senza specifica comunicazione alla difesa; secondo la prospettazione, ciò avrebbe leso il diritto di difesa e il contraddittorio. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 192 e ss. e 530, comma 2, c.p.p. nonché dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, assumendo che la sola mancata risposta al citofono per alcuni minuti non fosse sufficiente a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l'allontanamento non autorizzato dall'abitazione, trattandosi di una mera inferenza presuntiva priva di adeguato supporto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di appello celebrato nelle forme cartolari ex art. 598-bis c.p.p., quando la Corte dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., l'udienza deve svolgersi con la partecipazione delle parti per effetto diretto della legge, senza necessità di richiesta o consenso delle stesse. Ha inoltre escluso la lesione del diritto di difesa, rilevando che l'ordinanza istruttoria era stata notificata e che, all'udienza successiva, l'imputato era assistito da un difensore sostituto. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare fratture logiche della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la mancata risposta al citofono e l'assenza di giustificazioni, con motivazione ritenuta non manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione
la violazione della prescrizione imposta dalla misura di prevenzione integra il reato contestato; l'accertamento dell'allontanamento può essere desunto dagli elementi probatori valutati dal giudice di merito.
la Corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quandoritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603
nel giudizio di appello cartolare, la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale impone per legge la partecipazione delle parti all'udienza, senza bisogno di istanza o consenso.
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello costituisce il presupposto che fa scattare la trattazione partecipata prevista dall'art. 598-bis, comma 4, c.p.p.
invocato dalla difesa come parametro di nullità processuale per dedotta lesione del diritto di difesa.
richiamato dalla difesa in relazione al regime delle nullità.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale del diritto a un equo processo e alla difesa.
richiamato per contestare la valutazione della prova e la sufficienza degli elementi probatori.
richiamato per sostenere che, in mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello instaurato nelle forme cartolari, la decisione della Corte di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale comporta ex lege la celebrazione dell'udienza con la partecipazione delle parti, senza che sia necessaria una specifica richiesta difensiva o del pubblico ministero.
- La trasformazione da trattazione cartolare a trattazione partecipata, quando deriva dall'ordinanza istruttoria adottata ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non integra di per sé una nullità, se l'atto è stato notificato e la difesa tecnica è stata assicurata all'udienza.
- Per dedurre utilmente una lesione del diritto di difesa non basta allegare in modo generico la mancata partecipazione all'udienza o l'impossibilità di interloquire, ma occorre indicare quale concreta attività difensiva sia stata preclusa e in che modo ciò abbia inciso sul contraddittorio.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la forma di vizio di motivazione o violazione di legge, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- L'accertamento della violazione di una prescrizione imposta da misura di prevenzione può fondarsi su elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito, purché la motivazione espliciti le ragioni logiche dell'inferenza e si confronti con l'eventuale mancanza di giustificazioni alternative.
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