Cassazione Civile, Ordinanza n. 27748/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica del reddito ai fini ILOR per l'anno 1996 emesso a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, con conseguente rideterminazione del reddito da partecipazione imputato ai soci. Dopo un primo contenzioso definito in Cassazione con rinvio, l'Ufficio riassumeva il giudizio davanti alla CTR. I contribuenti eccepivano, tra l'altro, l'estinzione del processo e l'inammissibilità della riassunzione per asserita violazione del termine annuale di cui all'art. 63 D.Lgs. 546/1992, nonché delle norme sulle forme della riassunzione e sulla produzione di nuovi documenti. La CTR accoglieva l'eccezione ritenendo non provata, con la sola distinta postale prodotta dall'Ufficio, la tempestiva spedizione dell'atto di riassunzione, affermando che servissero le singole ricevute. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 16, comma 5, e 63, comma 1, D.Lgs. 546/1992, nonché dell'art. 156, comma 2, c.p.c., sostenendo che la distinta postale con timbro datario fosse sufficiente a provare la tempestività della spedizione; in particolare lamentava che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la prova documentale prodotta e che, comunque, i documenti prodotti includevano anche le ricevute di ritorno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso e li ha accolti congiuntamente, affermando che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta, per il notificante, nel termine per impugnare o riassumere, può essere fornita anche dalla distinta/elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, poiché tale timbro attesta la consegna all'ufficio postale. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile la riassunzione per carenza di prova della tempestività. Il secondo motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale in base al quale sono stati proposti i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alle notificazioni nel processo tributario e alla prova della spedizione a mezzo posta
art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
indica il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio
art. 63, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
invocato dai contribuenti per l'eccezione di estinzione/inammissibilità per tardiva riassunzione
art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dai contribuenti in combinazione con l'art. 394 c.p.c. per contestare la ritualità della riassunzione
invocato dall'Ufficio per sostenere l'irrilevanza del vizio formale in presenza del raggiungimento dello scopo dell'atto
richiamato come termine per l'impugnazione/riassunzione applicabile nel caso, secondo la ricorrente e la Corte
richiamato dai contribuenti nel contestare la riassunzione dopo cassazione
invocato dai contribuenti per eccepire l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e dei nuovi documenti
richiamato dai contribuenti in tema di produzione di documenti nel giudizio tributario
richiamato dai contribuenti per sostenere il divieto di nuove produzioni/documenti in appello
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notificazione a mezzo posta dell'atto di impugnazione o della riassunzione può essere dimostrata mediante l'elenco o distinta di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, poiché tale timbro attesta la consegna del plico all'agente postale.
- Non è necessario, ai fini della prova della tempestiva spedizione da parte del notificante, produrre necessariamente le singole ricevute di spedizione quando la distinta postale cumulativa consenta di identificare le raccomandate inviate e rechi l'attestazione datata dell'ufficio postale.
- Il giudice di merito incorre in violazione di legge se esclude la prova della tempestività della notifica soltanto perché l'atto è documentato da una distinta postale anziché da singole ricevute, senza considerare il valore probatorio del timbro datario sulle distinte cumulative.
- Quando il ricorso per cassazione censura correttamente la valutazione giuridica della prova della notificazione, l'eventuale ulteriore motivo sul medesimo punto può restare assorbito dall'accoglimento del primo o dei primi motivi.
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