Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36521/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (in concorso), censurando: 1) l'attribuzione nei suoi confronti della qualità di amministratore di fatto nonostante l'appello avesse sostenuto la sua estraneità per trasferimento in Veneto e la mancata prova del suo coinvolgimento nelle operazioni contestate; 2) la carenza motivazionale e il travisamento della prova per omessa valutazione delle dichiarazioni favorevoli (in particolare Di Landro e la teste Carbone) e della documentazione difensiva; 3) l'erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e la mancata prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale e distrattiva (assunto che le scritture sarebbero state consegnate ai successivi amministratori e che le cessioni fossero lecite). Il ricorrente chiedeva quindi l'assoluzione o la riforma della condanna per insussistenza di elementi che lo collegassero alle condotte fraudolente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i motivi come manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza di indici sintomatici riconducibili alla responsabilità di Massimo Vazza (debiti maturati nel periodo della sua amministrazione formale; costituzione della Pavis Nord; cessione fittizia delle quote a Di Landro; scomparsa delle scritture contabili; cessione di mezzi e trasferimento di attività), ritenendo congrua e logica la ricostruzione della Corte d'appello di Salerno. È stata confermata, nella sostanza, la condanna con la pena rideterminata dalla Corte d'appello di Salerno (anni 2 e mesi 8 di reclusione) e le restanti statuizioni di primo grado; la Corte ha inoltre chiarito che la durata delle pene accessorie fallimentari deve essere considerata pari a quella rideterminata dalla prima sentenza di appello (anni 5) alla luce dell'incostituzionalità della precedente norma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Richiamato per la responsabilità in concorso: la Corte ha ritenuto che l'imputato potesse concorrere nelle condotte integrate dalla bancarotta, anche valutando ruoli formali e di fatto

  • Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)

    art. 216, n. 1 e n. 2; art. 219, comma 2; art. 33

    Art. 216 richiamato in relazione ai reati di bancarotta documentale e patrimoniale; la Corte ha valutato la qualità di amministratore di fatto ai fini della responsabilità per tali reati. La relazione ex art. 33 è stata utilizzata come elemento probatorio sulla gestione e sui contatti tra curatore e amministratori

  • Codice di procedura penale

    Richiamato nella censura sull'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e sulle regole di motivazione del giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione e la base indiziaria

  • Codice di procedura penale

    Richiesto il criterio dell"oltre ogni ragionevole dubbio" per la condanna; la Corte ha ritenuto che tale standard fosse rispettato dalla motivazione dei giudici di merito

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato nel quadro del principio di colpevolezza e del rispetto dello standard probatorio; la Corte ha interpretato che la decisione rispetta il principio costituzionale

Massime di principio

  • La qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità penale dell'amministratore di fatto: per accertare quest'ultima è necessario valutare indici sintomatici (partecipazione alla gestione, rapporti con dipendenti e terzi, interventi strategici, creazione di entità parallele, scomparsa delle scritture) nel loro complesso
  • La scomparsa delle scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire l'attivo e il passivo sono elementi indiziari rilevanti che possono far ritenere il dolo di ostacolare i creditori, specie se connessi a cessioni sospette o trasferimenti di beni
  • La mera asserzione difensiva di trasferimento o di consegna delle scritture non è di per sé sufficiente: la difesa deve documentare con elementi specifici l'impossibilità materiale della gestione o la effettiva consegna dei documenti
  • L'assoluzione di concorrenti nel reato non vincola il giudice che, con libero convincimento motivato, può pervenire a una diversa valutazione probatoria se sussistono indizi ulteriori o diversi
  • Per la bancarotta documentale commessa in periodi anteriori al fallimento è necessario provare non solo la carica formale ma anche la persistenza o la riconducibilità di atti gestori o di regia che dimostrino la continuità del controllo o del coinvolgimento doloso
  • In caso di contestazioni sulle pene accessorie, le determinazioni successive all'annullamento possono essere interpretate alla luce delle censure di legittimità e delle dichiarazioni di incostituzionalità: occorre verificare quale misura sia effettivamente applicabile alla luce delle pronunce intervenute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.