Cassazione Civile, Ordinanza n. 33407/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la sentenza impugnata, qualificata dal Giudice di pace come decisione su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., era impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un privato aveva impugnato davanti al Giudice di pace una fattura relativa al ruolo idrico 2016/2017 per l'importo di euro 168, sostenendo che il credito fosse prescritto in base alla disciplina sopravvenuta richiamata dalla parte (leggi n. 205/2017 e n. 160/2019, con recepimento ARERA). Il Giudice di pace aveva qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e aveva accolto la domanda. Il Comune ha allora proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte ha rilevato che, secondo il principio di apparenza, il mezzo di impugnazione va individuato in base alla qualificazione data dal giudice a quo: poiché la sentenza aveva deciso una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione corretta era l'appello e non il ricorso per cassazione. Il resistente non ha svolto difese in Cassazione.
Norme richiamate
La causa era stata qualificata dal giudice di merito come opposizione all'esecuzione; su tale base il rimedio impugnatorio corretto non era il ricorso per cassazione.
La soppressione dell'ultimo periodo ad opera dell'art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009 comporta che la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione sia impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione.
art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009
Ha eliminato la previsione che prima consentiva l'impugnazione immediata in cassazione, determinando ora l'appellabilità delle sentenze in materia di opposizione all'esecuzione.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione deve avvenire in base al principio dell'apparenza, ossia alla qualificazione dell'azione data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento, indipendentemente dalla diversa qualificazione prospettata dalle parti.
- Se il giudice di merito qualifica la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la sentenza non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con appello.
- L'erroneità della qualificazione giuridica compiuta dal giudice a quo non consente di derogare al regime legale del mezzo di impugnazione applicabile secondo quella qualificazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata attività difensiva dell'intimato, non vi è pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, l'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- rami
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