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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04412/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza impugnata, che aveva assolto l'imputato, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato anche dall'ulteriore imputazione residua, relativa alla violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, dopo che il Tribunale lo aveva già assolto dalla restante contestazione. Nonostante l'assoluzione con formula ampia, l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla ritenuta responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è "del tutto fuori fuoco", perché indirizzato contro una sentenza assolutoria e quindi privo di un effettivo interesse a impugnare, non essendo individuabile alcuna utilità concreta per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice oggetto dell'ultima imputazione da cui l'imputato è stato assolto in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale parametro per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza assolutoria quando la doglianza non esprima un concreto e attuale interesse a impugnare, mancando una possibile utilità giuridica per il ricorrente.
  • La mera deduzione di violazione di legge, vizio di motivazione o censure sul trattamento sanzionatorio non è sufficiente a superare l'inammissibilità se la sentenza impugnata ha già assolto l'imputato con formula ampia e la critica risulta pertanto fuori bersaglio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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