Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28375/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la progettazione esecutiva e costruzione di una tratta della metropolitana di Roma. Nel corso dei lavori l’appaltatore aveva iscritto numerose riserve, alcune già definite in precedenti procedure di accordo bonario e altre portate in giudizio. In particolare, la lite in Cassazione riguarda tre nuclei di domanda: (1) la riserva n. 20, relativa ai maggiori oneri derivanti dalle limitazioni e dalle deroghe acustiche per la rumorosità di cantiere; (2) la riserva n. 32, relativa ai maggiori costi per la riapertura al traffico privato di arterie stradali interessate dal cantiere; (3) la riserva n. 38, relativa alle infiltrazioni d’acqua nei pozzi intertratta e alla necessità di modificare la tecnica di consolidamento, con maggiori costi di esecuzione. La società ricorrente censura la sentenza d’appello per avere negato rilievo vincolante e/o confessorio ai pareri della commissione di accordo bonario del 28/11/2011, qualificandoli come meri giudizi transattivi e non come accertamenti di fatti o riconoscimenti della pretesa. Deduce violazione degli artt. 1965, 1372, 1362, 1367 e 2735 c.c., omesso esame di fatti decisivi e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto attribuire efficacia vincolante alle clausole e alle premesse della transazione bonaria e riconoscere i maggiori compensi anche per i periodi successivi a quello coperto dalla procedura bonaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché le affermazioni contenute nei pareri di accordo bonario, quando inserite in una logica transattiva, non hanno valore confessoriamente vincolante se non ricorrano dichiarazioni di scienza su fatti storici; inoltre il ricorso non aveva attaccato tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata e, in parte, chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva accolto solo in parte le domande dell’appaltatore e, per il resto, aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. La Corte ha ritenuto che la censura sulla natura degli accordi bonari fosse infondata/inammissibile, perché i riconoscimenti inseriti in una transazione non hanno valore di confessione salvo che riguardino fatti storici e non valutazioni giuridiche o tecniche; ha inoltre rilevato che la decisione d’appello si fondava su più rationes decidendi autonome, ma il ricorso ne attaccava solo una, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato in tema di transazione: i riconoscimenti inseriti nell'accordo bonario/transattivo non valgono automaticamente come confessione, ma vanno letti nel contesto delle reciproche concessioni.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la vincolatività dell'accordo; la Corte ribadisce che la transazione vincola le parti nei limiti del suo contenuto, ma non trasforma ogni affermazione in accertamento confessorio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave interpretativa della transazione; la Corte non accoglie la lettura proposta perché mira a sovrapporre al testo transattivo un effetto non ricavabile in sede di legittimità.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura utile della clausola transattiva; non ha inciso sull'esito, perché la Corte ha escluso il carattere confessorio delle premesse dell'accordo.

  • art. 2735 c.c.

    La Corte ribadisce che la confessione richiede dichiarazione di scienza su fatti storici; le valutazioni tecnico-giuridiche rese in una transazione non hanno, di regola, valore confessorio.

  • art. 31-bis L. 109/1994

    Norma sul procedimento di accordo bonario richiamata per inquadrare le commissioni che avevano espresso i pareri contestati.

  • art. 240, commi 11 e 18, d.lgs. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente in via analogica rispetto all'accordo bonario; non muta il principio sul valore non confessorio delle valutazioni transattive.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Censura di motivazione solo apparente o mancante, respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e articolata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge, invocata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nella misura in cui pretendeva una diversa lettura di fatti e atti negoziali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asserito difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, rilevando la presenza di una motivazione non solo grafica ma anche logico-argomentativa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa inammissibile perché la ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama il principio di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme a orientamento consolidato di legittimità.

Massime di principio

  • Nell'ambito di un accordo bonario o di una transazione, i riconoscimenti e le ammissioni contenuti nell'atto non hanno valore di confessione se costituiscono parte delle reciproche concessioni e non una dichiarazione di scienza autonoma su fatti storici.
  • Perché una dichiarazione contenuta in una transazione possa valere come confessione, deve avere ad oggetto fatti o situazioni considerate sub specie facti; restano invece prive di efficacia confessoria le valutazioni tecniche o giuridiche espresse in funzione compositiva della lite.
  • Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse non viene specificamente censurata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalle altre rationes non intaccate.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti; le censure che mirano a una rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • La motivazione è solo apparente o mancante quando non espone il percorso logico-giuridico della decisione; non sussiste il vizio se la sentenza contiene una motivazione effettiva, anche sintetica, purché comprensibile e coerente.
  • In un appalto pubblico, la prevedibilità delle criticità operative derivanti dal contesto di esecuzione e dagli obblighi contrattuali può escludere la responsabilità della stazione appaltante per i maggiori oneri lamentati dall’appaltatore, se tali criticità erano già considerate o dovevano esserlo in sede di progettazione e offerta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.