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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07111/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato sulla base di una sentenza resa in un giudizio di divisione ereditaria, divenuta esecutiva e notificata unitamente alla sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il gravame. Il destinatario del precetto propose opposizione deducendo, da un lato, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, dall'altro, un vizio formale dell'atto di precetto per mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale accolse l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 654 c.p.c. e quindi illegittimo il precetto privo di tale indicazione. Gli eredi del creditore procedente ricorsero per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 654 c.p.c., sostenendo che l'art. 654, comma 2, c.p.c. vale solo per il precetto fondato su decreto ingiuntivo e non può essere esteso al precetto fondato su sentenza, per il quale l'art. 480 c.p.c. richiede soltanto l'indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo se eseguita separatamente. Il resistente eccepì anche l'inammissibilità del ricorso, propose controricorso e ricorso incidentale condizionato, ma senza formulare specifici motivi autosufficienti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, ha accolto il motivo dei ricorrenti osservando che il precetto fondato su titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà non deve indicare né l'apposizione della formula esecutiva né la sua data, senza possibilità di applicare analogicamente l'art. 654, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal destinatario del precetto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti minimi dell'art. 366 c.p.c. e per mancanza di specifici motivi di critica alla decisione. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico del resistente, con ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte chiarisce che, nel caso concreto, la censura era in realtà riconducibile al vizio di violazione di legge ex n. 3, poiché la doglianza riguardava l'erronea applicazione degli artt. 480 e 654 c.p.c.

  • art. 480 c.p.c.

    Per il precetto fondato su sentenza richiede l'indicazione delle parti e, se il titolo è notificato separatamente, della data di notificazione del titolo; non impone la menzione della data di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 654 c.p.c.

    "nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva"

    Norma speciale riferita al precetto fondato su decreto ingiuntivo; non è applicabile, neppure in via analogica, al precetto fondato su sentenza o su altri titoli esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    Il vizio formale del precetto contestato integra opposizione agli atti esecutivi; la relativa decisione è inappellabile ma impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 615 c.p.c.

    Le eventuali doglianze sull'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata seguono il diverso regime dell'opposizione all'esecuzione e, se non decise, avrebbero richiesto appello per le parti interessate.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché privo dei requisiti minimi di specificità e autosufficienza richiesti per l'impugnazione di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso direttamente nel merito rigettando l'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamata quale base del procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale soccombente.

Massime di principio

  • Il precetto fondato su sentenza non è soggetto, in via generale, all'obbligo di indicare la data di apposizione della formula esecutiva; tale requisito è previsto solo per l'ipotesi speciale del precetto su decreto ingiuntivo munito di esecutorietà.
  • Una norma speciale in materia esecutiva non è suscettibile di applicazione analogica oltre il caso espressamente disciplinato, specie quando il codice prevede per il titolo esecutivo diverso una diversa disciplina formale del precetto.
  • La qualificazione del vizio denunciato nel precetto incide sul rimedio impugnatorio: un vizio formale integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con decisione inappellabile ma ricorribile per cassazione; le doglianze relative al merito dell'azione esecutiva seguono invece il diverso rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
  • Un ricorso incidentale in cassazione deve contenere motivi specifici, autosufficienti e riconducibili ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; il mero richiamo per relationem alle difese di merito non soddisfa tali requisiti.
  • Quando la questione di diritto è completamente definita e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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