Cassazione Penale, Ordinanza n. 09536/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, destinatario di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con applicazione della pena da lui richiesta per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un unico vizio: la mancanza di motivazione sulla pena irrogata. La Corte rileva tuttavia che, contro una sentenza di patteggiamento, sono deducibili soltanto i vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; poiché nessuno di tali profili è stato dedotto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla insufficienza di motivazione in ordine alla pena non rientra tra i motivi proponibili avverso una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 cod. proc. pen. e richiamando il principio della Corte costituzionale sulla condanna solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
base normativa delle plurime violazioni in materia di stupefacenti per le quali è stata richiesta e applicata la pena
la sentenza impugnata è stata resa all'esito del patteggiamento, con conseguente delimitazione dei motivi di ricorso ammissibili
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il principio secondo cui l'onere economico consegue solo se la parte non ha proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. sono proponibili in cassazione soltanto censure limitate a specifici vizi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla pena, quando la decisione deriva da patteggiamento, non integra di per sé un motivo di ricorso ammissibile se non si traduce in uno dei vizi tipici scrutinabili sulla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura e, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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