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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25095/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla realizzazione, sul retro di una villetta a schiera, di un muro in cemento armato con parapetto e di una terrazza sovrastante, in prossimità del confine con il fondo vicino. I vicini agivano per far dichiarare la violazione della distanza legale di 5 metri dal confine, ottenere la demolizione delle opere e il risarcimento dei danni per diminuzione di aria, luce e veduta. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello la soccombente sosteneva che il manufatto fosse interrato e quindi sottratto alle distanze, che la distanza fosse stata in sostanza tollerata o derogata dal pregresso assetto edilizio, e che il danno non potesse essere liquidato automaticamente. In cassazione la ricorrente deduceva soprattutto la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio: il bene interessato dall'ordine di demolizione era, secondo la documentazione prodotta, in comunione con il coniuge della convenuta, non evocato in giudizio; ciò avrebbe imposto la partecipazione del comproprietario quale litisconsorte necessario, essendo la demolizione di un manufatto in comproprietà insuscettibile di incidere solo sulla quota di uno dei contitolari. Con il terzo motivo lamentava altresì omessa pronuncia sull'eccezione relativa al computo dell'altezza del muro, da effettuarsi senza considerare il parapetto della terrazza sovrastante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha dichiarato la nullità sia della sentenza del Tribunale di Bergamo sia di quella della Corte d'Appello di Brescia per violazione del litisconsorzio necessario, poiché dagli atti risultava che il coniuge della convenuta era comproprietario del fondo e dei manufatti oggetto di demolizione e avrebbe dovuto partecipare al giudizio fin dal primo grado. La causa è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che dovrà provvedere previa rituale integrazione del contraddittorio e regolare anche le spese dei vari gradi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 177 cod. civ. e 102 c.p.c.

    invocato come motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e per indebita applicazione delle regole sul litisconsorzio necessario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la nullità della sentenza e l'omessa pronuncia.

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui, quando la decisione incide inscindibilmente sulla posizione di più contitolari, tutti devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.

  • art. 177 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla comunione legale e alla titolarità del bene interessato dalla demolizione.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la producibilità in cassazione di documenti diretti a dimostrare la nullità derivante da vizi del procedimento.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    indicato come norma che impone la cassazione con rinvio al primo giudice quando sia rilevata la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia su una questione di merito.

  • art. 404, comma 1, c.p.c.

    citato come rimedio spettante al litisconsorte pretermesso nei confronti della sentenza inutiliter data.

  • art. 45 del PGT del Comune di Cavernago

    distanza di 5 metri dal confine

    norma urbanistica posta a fondamento dell'ordine di arretramento del manufatto.

  • art. 30 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Cavernago

    invocato per sostenere che il manufatto interrato non fosse soggetto alle distanze legali.

Massime di principio

  • Quando una domanda di demolizione o riduzione in pristino riguarda un bene in comproprietà, la partecipazione di tutti i contitolari è necessaria, perché la decisione incide in modo inscindibile sulla posizione di ciascuno.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio anche in cassazione se emerge dagli atti del giudizio di merito e non vi è giudicato sulla questione.
  • Se il vizio riguarda il primo grado, la nullità travolge anche le sentenze successive e impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio.
  • In materia di distanze legali tra costruzioni, l'ordine di demolizione di un manufatto non può essere eseguito validamente se il bene è comune e manca uno dei comproprietari evocati in giudizio.
  • Il motivo relativo alla omessa pronuncia su questioni di merito resta assorbito quando la sentenza viene cassata per una nullità processuale assorbente come il difetto di contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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