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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17793/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrici)

La controversia

Due soggetti avevano agito per ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione di uno stradello che assumevano posseduto uti dominus dal loro dante causa sin dal 1987. Il Comune convenuto si era costituito chiedendo il rigetto, e un terzo era intervenuto volontariamente in primo grado ad adiuvandum del Comune. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione. Il terzo intervenuto aveva proposto appello, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il suo intervento fosse meramente adesivo alle ragioni del Comune e che, in difetto di tempestiva impugnazione del Comune soccombente, egli non avesse interesse a impugnare né potesse modificare i temi di indagine già cristallizzati. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare il suo intervento e nel ritenere che egli non fosse inciso direttamente dalla sentenza; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che non fosse stata considerata la possibilità di proporre impugnazioni incidentali tardive entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le controricorrenti hanno però eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale al difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare delle controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nel ricorso non era presente una valida procura speciale per il giudizio di cassazione: l’epigrafe richiamava genericamente un mandato a margine, ma l’atto non conteneva alcuna procura speciale e non vi era un riferimento consapevole al giudizio di cassazione, al ricorso introduttivo o alla sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la sottoscrizione del ricorso e la procura speciale devono esistere al momento della notificazione dell’impugnazione, sicché il difetto non è sanabile con atti successivi. Ha distinto tra procura inesistente e procura nulla o invalida, precisando che nel caso esaminato non ricorreva l’ipotesi di procura inesistente in senso stretto, con conseguente impossibilità di porre le spese a carico del difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nella censura del ricorrente, in relazione alla qualificazione dell'intervento volontario ad adiuvandum.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve risultare in modo espresso e specifico per quel grado di giudizio; un mandato generico o riferito in termini non univoci non soddisfa il requisito di specialità.
  • La mancanza della procura speciale al ricorso per cassazione, ove rilevata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sanabile mediante atti o attività successivi alla notificazione del ricorso.
  • La sottoscrizione del ricorso e la valida procura speciale devono sussistere già al momento della notificazione dell'impugnazione, perché attengono ai requisiti di ritualità dell'atto.
  • Occorre distinguere tra procura inesistente e procura nulla o invalida: solo nel primo caso il difensore agisce senza rapporto processuale con la parte e può esservi riflesso sulla regolazione delle spese nei suoi confronti; nel secondo caso gli effetti dell'attività processuale restano imputati alla parte rappresentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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