Cassazione Penale, Ordinanza n. 17076/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati ritenuti responsabili in appello di due episodi di frode assicurativa. Con un unico motivo di ricorso in Cassazione, essi hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nei reati contestati. In sostanza, pur formalmente denunciando un vizio motivazionale, le censure miravano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti già compiute dalla Corte territoriale, prospettando una diversa lettura delle emergenze processuali e un esito assolutorio. La parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. È stato ribadito che il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica della motivazione e il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione. La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta congrua e immune da vizi censurabili in questa sede. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile costituita, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il sindacato è limitato ai vizi deducibili nei confini del giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di responsabilità consente la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
I fatti di causa sono qualificati come due episodi di frode assicurativa; il testo non indica espressamente il numero di articolo, ma il reato contestato è quello di frode assicurativa, ricondotto nel sistema alle ipotesi di truffa/assicurativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a contrapporre una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la mera divergenza rispetto alla valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito: il controllo di legittimità riguarda la coerenza logica della motivazione e il rapporto tra motivazione e decisione.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, sia sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle eventuali spese in favore della parte civile costituita.
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