Ordinanza n. 790/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro, Prot. n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026, adottato dall’U.T.G., Prefettura di Salerno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Salerno aveva revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato. La revoca era motivata da tre carenze documentali: l'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. 73/2022 non risultava sottoscritta con firma digitale; la dichiarazione di ospitalità prevista dall'art. 7 del d.lgs. 286/1998 era priva del timbro dell'autorità di pubblica sicurezza competente; il certificato di idoneità all'uso abitativo relativo all'alloggio del lavoratore non era più valido. Il ricorrente ha dedotto che tali irregolarità erano meramente formali e facilmente sanabili mediante richiesta di integrazione documentale: apposizione della firma digitale sull'asseverazione, vidimazione della dichiarazione di ospitalità e produzione di un certificato abitativo aggiornato. Ha inoltre sostenuto che, essendo il lavoratore già presente in Italia, la scadenza del certificato non avrebbe dovuto determinare direttamente la revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha ritenuto che le carenze documentali contestate avessero natura formale e fossero sanabili mediante integrazione documentale. Ha quindi disposto il riesame della posizione del ricorrente in contraddittorio, previa convocazione dell'interessato, al quale deve essere consentito di depositare ulteriore documentazione utile, anche su richiesta dell'Ufficio. L'incombente è stato posto a carico della Prefettura di Salerno - Sportello Unico per l'Immigrazione, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prosecuzione della camera di consiglio è stata fissata al 23 giugno 2026, riservando ogni decisione sulla domanda cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità per ragioni di tutela dei dati personali.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'asseverazione prodotta nella procedura relativa al nulla osta al lavoro.
art. 22, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998
È richiamata dalla Prefettura quale disposizione che imporrebbe la sottoscrizione digitale dell'asseverazione.
Prevede la dichiarazione di ospitalità richiamata nel provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone menzionate nell'ordinanza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando le carenze documentali poste a fondamento della revoca di un nulla osta al lavoro hanno natura meramente formale e risultano sanabili, l'amministrazione deve consentire l'integrazione documentale e procedere al riesame della posizione prima di confermare la revoca.
- Il riesame disposto dal giudice deve svolgersi in contraddittorio, mediante convocazione dell'interessato e facoltà di depositare documentazione ulteriore, anche su richiesta dell'ufficio competente.
- La scadenza del certificato di idoneità abitativa, ove ritenuta sanabile mediante produzione di un certificato aggiornato, non giustifica automaticamente la revoca del nulla osta senza previa richiesta di regolarizzazione.
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