Cassazione Penale, Ordinanza n. 31063/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato, aveva accolto il concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione circa le ragioni del mancato proscioglimento. Dal testo emerge che, nel giudizio di appello, l'accordo aveva riguardato solo il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., con prevalenza sulla recidiva, e il trattamento sanzionatorio; risultavano invece rinunciati gli altri motivi, compresi quelli attinenti alla responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, nel modulo definitorio prescelto in appello ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice e quindi i motivi deducibili in cassazione restano limitati a quelli non rinunciati dalle parti. Ha escluso inoltre che sussista un dovere di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in tale contesto. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato per cui vi era stata condanna di primo grado, poi riformata in appello solo sul trattamento sanzionatorio concordato.
richiamato come aggravante del reato contestato in primo grado.
"concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi"
nel concordato in appello il giudice decide nei limiti dei motivi concordati e di quelli non rinunciati; il ricorso per cassazione non può investire questioni oggetto di rinuncia.
richiamato quale forma procedurale per la richiesta congiunta delle parti nel giudizio di appello.
la Corte esclude, nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., un autonomo dovere di motivare sul mancato proscioglimento.
circostanza attenuante oggetto dell'accordo in appello, riconosciuta con prevalenza sulla recidiva.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
attenuante riconosciuta nell'accordo in appello.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è resa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di legittimità deve verificare se il ricorso investa questioni rimaste effettivamente devolute o se, invece, riguardi profili espressamente rinunciati dalle parti.
- La rinuncia ai motivi di appello comporta la preclusione a dedurre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, che attengano ai punti oggetto di rinuncia.
- Nel concordato in appello non sussiste un autonomo obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'assetto decisorio è diverso dal patteggiamento e la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi concordati.
- Laddove il ricorso per cassazione si fondi su censure estranee ai motivi non rinunciati, esso è inammissibile e può essere definito de plano con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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