Cassazione Penale, Ordinanza n. 17820/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale riferita a una pena concorrente per reati sessuali in materia di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, con fine pena indicato al 30 giugno 2029. Con cinque motivi deduceva, in sintesi, che il giudice di sorveglianza aveva sottovalutato elementi favorevoli emersi dagli atti trattamentali e dalle informative di polizia, come l'assenza di contatti con la criminalità organizzata, la relazione trattamentale e la documentazione sanitaria psichiatrica; lamentava inoltre che il diniego fosse fondato in modo contraddittorio e ingiustificato su un prognosi negativa di recidiva, costruita esclusivamente sulla pendenza di altri procedimenti. Il ricorso contestava quindi la motivazione sul giudizio di meritevolezza e sulla valutazione della pericolosità residua ai fini della concessione della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, esaminando tutte le risultanze trattamentali, comprese quelle favorevoli, e valorizzando elementi negativi quali la mancanza di revisione critica, l'atteggiamento seduttivo e autoreferenziale e l'assenza di reale confronto con il fatto-reato. Ha inoltre escluso che le condizioni di salute potessero incidere sulla decisione, non essendo tra i presupposti rilevanti per la concessione dell'affidamento in prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
richiamato indirettamente nella formula generale sui benefici penitenziari, senza essere decisivo nella motivazione
non citato espressamente nel testo
norma privacy richiamata in chiusura per l'anonimizzazione del provvedimento
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura al reinserimento sociale, senza automatismi.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice può utilizzare le relazioni dell'osservazione trattamentale, ma non è vincolato ai giudizi ivi espressi e deve apprezzare globalmente la personalità del condannato e la sua pericolosità residua.
- Il diniego della misura è legittimo se sorretto da motivazione completa, non contraddittoria e non illogica, anche quando il giudice prenda in considerazione elementi favorevoli ma li reputi recessivi rispetto a indicatori negativi della personalità.
- La mera presenza di procedimenti pendenti può essere valutata come indice prognostico, ma la decisione deve fondarsi su una complessiva analisi della personalità e del percorso trattamentale, non su automatismi.
- Le condizioni di salute del condannato non assumono rilievo autonomo ai fini della concessione dell'affidamento in prova, se non nei limiti in cui incidano sui presupposti legali della misura.
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