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Sentenza

Sentenza n. 1178/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 7 settembre 2022, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha nuovamente rigettato la istanza formulata dalla ricorrente “di finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 4.4.2 – Domanda di sostegno barcode -OMISSIS-protocollo --OMISSIS-del 30/10/2017”; b) – del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-del 12 ottobre 2022, con il quale, ad integrazione del decreto n. -OMISSIS- - già annullato in parte qua in sede giurisdizionale - adottato all’esito della selezione prevista dall’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, la domanda della società ricorrente è stata dichiarata “non ammissibile”; c) - del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato il bando relativo alla tipologia d’intervento 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”, per quanto di ragione; d) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi - se e per quanto occorra - il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento impugnato sub a. ed il decreto n. -OMISSIS- recante “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali ” per come erroneamente interpretato dalla Regione Campania in sede di valutazione della domanda della ricorrente; NONCHÉ per l’accertamento, la declaratoria e la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a, dell'Amministrazione resistente all'attribuzione alla ricorrente di un legittimo giudizio positivo di ammissibilità, con conseguente adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di finanziamento;”

Giustizia amministrativa202205370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo diniego e dichiarazione di non ammissibilità di una domanda di finanziamento PSR Campania 2014/2020 – Misura 4.4.2, adottati in riedizione del potere dopo l’annullamento del precedente diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva partecipato al bando regionale per il finanziamento di interventi di creazione, ripristino o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario. La domanda era stata inizialmente dichiarata non ammissibile e respinta, tra l’altro, perché l’impresa era stata destinataria della revoca di un precedente contributo PSR e non aveva restituito integralmente le somme dovute. Il primo provvedimento era stato annullato dal TAR per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e per omessa valutazione dell’attestazione di cantierabilità prodotta dalla società, con assorbimento degli ulteriori motivi. In sede di riedizione del potere, la Regione adottava un nuovo diniego e dichiarava nuovamente non ammissibile la domanda. La ricorrente deduceva: 1) nullità per violazione del giudicato, sostenendo che il precedente giudizio avrebbe coperto il dedotto e il deducibile e che la Regione non avrebbe potuto riproporre il motivo relativo alla revoca del precedente finanziamento; 2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che l’Amministrazione avesse introdotto per la prima volta, nel riesame, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria originaria; 3) violazione del principio del favor partecipationis ed erronea interpretazione delle disposizioni regionali sull’affidabilità del richiedente, sostenendo che la non affidabilità fosse limitata temporalmente e alla medesima tipologia di intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che nel giudizio amministrativo di legittimità operi una regola generale per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: il giudicato si forma sulle questioni effettivamente prospettate e decise. Poiché la precedente sentenza aveva annullato il diniego per vizi procedimentali e aveva assorbito la questione sostanziale relativa alla revoca del precedente contributo, la Regione poteva riesercitare il potere, conformandosi ai vincoli derivanti dalla sentenza ma rivalutando gli ulteriori profili non esaminati. Ha inoltre ritenuto non violato l’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il motivo relativo alla revoca e alla mancata restituzione non era stato introdotto per la prima volta nel nuovo procedimento: era già emerso nell’istruttoria originaria ed era stato posto a fondamento del primo diniego. La disposizione impedisce di addurre per la prima volta, nel riesercizio del potere, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria, ma non vieta di riproporre motivi già conosciuti e già utilizzati, quando il giudice non li abbia esaminati. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima la verifica dei presupposti esistenti al momento della presentazione della domanda, secondo una valutazione ora per allora. Il bando richiedeva l’affidabilità del richiedente e rinviava alle disposizioni attuative generali, che qualificavano come non affidabile e quindi non ammissibile il soggetto destinatario di revoca totale o parziale di un contributo PSR 2014-2020 o 2007-2013 che non avesse integralmente restituito l’importo dovuto. La società era stata destinataria di una revoca non annullata e risultava ancora debitrice di una somma residua; il decorso del tempo non faceva venir meno l’obbligo restitutorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato

    La disposizione limita il riesercizio del potere impedendo l’introduzione per la prima volta di motivi ostativi già conosciuti ed emersi nell’istruttoria originaria; non impedisce di riproporre motivi già posti a fondamento del precedente diniego, quando non siano stati esaminati dal giudice.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di condanna anche in forma specifica, senza che il TAR riconosca la pretesa sostanziale della ricorrente.

  • par. 12.1 delle Disposizioni Generali di attuazione PSR Campania 2014-2020

    è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto

    La revoca di un precedente contributo e la mancata integrale restituzione dell’importo dovuto costituiscono causa di non affidabilità e di non ammissibilità della nuova domanda.

  • art. 8 del bando PSR Campania 2014/2020 – Misura 4.4.2

    ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL’ACCESSO

    Il bando impone la verifica dei requisiti di affidabilità previsti dalle disposizioni attuative generali come condizione di accesso al finanziamento.

  • par. 3.1 del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2018

    Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto delle condizioni indicate nel bando

    Le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate secondo le prescrizioni del bando e sono soggette a controlli amministrativi, in loco ed eventualmente ex post.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di legittimità il giudicato si forma sulle questioni effettivamente prospettate e decise; non opera, in via generale, una copertura del dedotto e del deducibile rispetto a questioni non esaminate dal giudice.
  • Quando un provvedimento amministrativo è annullato per un vizio procedimentale, l’amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda e di adottare un nuovo provvedimento, purché si conformi al contenuto conformativo della sentenza e non riproduca il vizio accertato.
  • L’art. 10-bis l. 241/1990, nel riesercizio del potere successivo all’annullamento, vieta l’introduzione per la prima volta di motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, ma non vieta di riproporre motivi già emersi nell’istruttoria originaria e già posti a fondamento del precedente diniego, se non esaminati nella sentenza di annullamento.
  • In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento di un diniego, l’amministrazione deve rivalutare la domanda secondo la situazione esistente al momento della presentazione dell’istanza, salvo i vincoli derivanti dal giudicato.
  • È legittimo prevedere, quale condizione di ammissibilità a un finanziamento pubblico, l’affidabilità del richiedente e considerare non affidabile il soggetto destinatario della revoca di un precedente contributo che non abbia integralmente restituito l’importo dovuto; il decorso del tempo, di per sé, non estingue l’obbligo restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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