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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32747/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per plurime violazioni dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, commesse in due date diverse (28 gennaio 2021 e 18 marzo 2021), relative alla guida senza patente. Con il ricorso deduce, da un lato, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo edittale della pena, lamentando carenze e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene corretta la motivazione di merito sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., poiché la condotta era connotata da abitualità e da plurime reiterazioni della stessa violazione, anche alla luce di un precedente amministrativo per guida senza patente e di un ulteriore episodio successivo oggetto di diverso procedimento. Quanto al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, la Corte osserva che la decisione di merito è adeguatamente motivata sulla base della negativa personalità dell'imputato, dei precedenti e dell'entità dei fatti; in cassazione è inoltre preclusa una diversa valutazione di congruità della pena, salvo illogicità o arbitrarietà manifeste. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    norma incriminatrice contestata per la guida senza patente, in presenza della quale la responsabilità è stata confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con una condotta abituale e con la reiterazione di plurime violazioni della stessa indole.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della negativa personalità dell'imputato, dei precedenti e dell'entità dei fatti, se la motivazione di merito è congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta dell'imputato riveli abitualità, in particolare se il fatto si inserisce in una serie di reiterate violazioni della stessa indole o della stessa ratio punendi.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione non deve limitarsi al singolo episodio ma può considerare il comportamento complessivo dell'agente, anche successivo al fatto per cui si procede, ove rilevante per escludere la non abitualità.
  • La guida senza patente, quando la tipicità penale si fonda sulla recidiva nel biennio o comunque su una reiterazione della condotta, è strutturalmente incompatibile con la particolare tenuità se risulta difettare il requisito della non abitualità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o mancanza di motivazione; non è consentita una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena.
  • Quando il giudice di merito valorizza elementi come precedenti penali o amministrativi, personalità negativa e pluralità dei fatti, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è normalmente sufficiente a resistere al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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