Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di somme che un soggetto sosteneva di avere prestato per oltre dieci anni al genero e, in parte, anche alla figlia, per varie finalità familiari e patrimoniali: lavori sull’abitazione coniugale, acquisto di un’autovettura, spese alimentari e altri esborsi. In giudizio fu prodotta anche una scrittura privata del 19 aprile 2009, interpretata diversamente nei due gradi di merito. Il Tribunale accolse in larga parte la domanda restitutoria, ritenendo la scrittura un riconoscimento di debito e una rinuncia alla prescrizione; la Corte d’appello ridusse invece il credito riconoscendo solo una parte documentalmente provata e condannò anche la figlia a garantire il marito per metà dell’importo. In Cassazione i ricorrenti deducono: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione asseritamente insufficiente o apparente, perché la Corte d’appello avrebbe ingiustificatamente ridotto la somma dovuta al solo importo documentalmente provato; 2) violazione degli artt. 88, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il principio di non contestazione e la valutazione delle risultanze processuali avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell’intero credito; 3) violazione dell’art. 189 c.p.c. in relazione alla domanda di manleva, perché la Corte d’appello l’avrebbe ritenuta ancora proponibile nonostante la mancata riproposizione nelle conclusioni di primo grado; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che le somme sarebbero andate esclusivamente a vantaggio del genero, trattandosi di lavori su un immobile di sua proprietà esclusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la censura investiva al più la sufficienza della motivazione, non la sua esistenza, e che la Corte d’appello aveva spiegato in modo comprensibile perché la scrittura privata del 2009 non consentisse di quantificare prestiti ulteriori rispetto a quelli documentalmente provati. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il credito ulteriore non era stato descritto con precisione nella citazione, sicché non operava il principio di non contestazione, e che non era possibile ricavare la prova dei maggiori esborsi dalle difese del convenuto. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale si è conformata al principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata riproposizione formale in conclusioni non basta da sola a far ritenere rinunciata la domanda di manleva, dovendosi valutare il comportamento processuale complessivo. Il quarto motivo è stato respinto perché il fatto dedotto non era decisivo: le somme erano state prestato nel periodo matrimoniale a entrambi i coniugi, e la destinazione materiale degli importi non escludeva la loro riferibilità alla coppia ai fini della restituzione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione è configurabile solo in caso di motivazione inesistente, meramente apparente o talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Invocato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per sostenere una diversa valutazione del comportamento processuale delle parti.
Il principio di non contestazione non opera se il credito non è stato allegato in modo specifico e dettagliato; in tal caso non sorge un onere di contestazione specifica della controparte.
Non consente di elevare a prova di un credito non documentato l’infondatezza di eccezioni difensive o la mancata proposizione di una compensazione su un controcredito non accertato.
La mancata riproposizione formale della domanda di manleva nelle conclusioni di primo grado non comporta automaticamente rinuncia, dovendosi valutare il comportamento processuale complessivo della parte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è irrilevante se il fatto dedotto non è decisivo rispetto alla soluzione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presuppone l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto.
Sezioni Unite Cass. n. 1785/2018
In tema di chiamata in garanzia, la domanda di manleva non si considera rinunciata solo per la mancata riproposizione nelle conclusioni; occorre guardare al complessivo comportamento processuale.
Massime di principio
- La censura per motivazione apparente o mancante è ammissibile solo quando la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece un mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito o per denunciare una motivazione solo ritenuta insufficiente.
- Il principio di non contestazione presuppone un’allegazione specifica e circostanziata del fatto costitutivo: se il creditore non descrive in modo puntuale i singoli esborsi o i singoli titoli di credito, la controparte non è onerata di una contestazione analitica.
- La prova di un credito non può essere desunta, di per sé, dalla sola infondatezza delle eccezioni avversarie o dall’assenza di una domanda riconvenzionale o di compensazione su un preteso controcredito non ancora accertato.
- La mancata riproposizione formale di una domanda di garanzia o manleva nelle conclusioni non equivale automaticamente a rinuncia, dovendosi valorizzare il comportamento processuale complessivo e la compatibilità della domanda con la difesa sulla pretesa principale.
- Ai fini dell’omesso esame di un fatto decisivo, il fatto storico dedotto deve essere realmente idoneo a mutare l’esito della causa; se la decisione si fonda sulla riferibilità del prestito a più soggetti e sul contesto familiare in cui gli esborsi sono avvenuti, la destinazione materiale delle somme può risultare non decisiva.
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