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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 690/2023 di codesto Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, pubblicata il 18.10.2023, e per la condanna al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza;

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Lipari nell’esecuzione della sentenza CGARS n. 690/2023, quanto al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza CGARS n. 690/2023, notificata al Comune il 29 aprile 2025, deducendo l’inerzia dell’amministrazione nonostante la successiva diffida ad adempiere. Il giudicato aveva condannato il Comune al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, al rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi se versato e delle spese di verificazione. La ricorrente ha chiesto l’attuazione integrale del comando giudiziale, includendo gli accessori, il rimborso dei contributi unificati e delle spese di verificazione, nonché gli interessi legali fino all’effettivo pagamento.

La decisione

Il CGARS ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza azionata contenesse un comando chiaro, specifico e immediatamente eseguibile e che non vi fossero elementi idonei a dimostrare l’integrale esecuzione spontanea del giudicato. Ha ordinato al Comune di provvedere al pagamento delle somme dovute entro 180 giorni. Ha precisato che il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente, anche in caso di mancata costituzione in giudizio e di compensazione delle spese, sicché il rimborso è azionabile in sede esecutiva nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentato. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Messina, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla comunicazione e verifica dell’inadempimento. Il compenso commissariale è stato liquidato in euro 3.000,00, dovuto soltanto se l’intervento divenga effettivamente necessario e posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per assicurare l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del potere del giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e predisporre le modalità sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 13, comma 6-bis e comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche se non costituita e anche in caso di compensazione delle spese; il relativo rimborso segue la soccombenza nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentalmente provato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale contiene un comando chiaro, specifico e immediatamente eseguibile e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale spontanea esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire soltanto in caso di persistente inottemperanza.
  • Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente, anche quando questa non si sia costituita in giudizio o vi sia stata compensazione delle spese; il relativo rimborso è azionabile in sede esecutiva nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentato.
  • Le spese dell’attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell’amministrazione che, persistendo nell’inerzia, abbia reso necessario l’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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