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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16235/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità della sentenza per violazione di legge per incompetenza del giudice: si eccepiva che, all'udienza del 26 maggio 2025, il collegio di primo grado era stato integrato da un Giudice onorario di Pace (GOP) in mancanza delle condizioni previste dalla normativa (art. 11, comma 1, lett. a, e art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017) e in contrasto con la legge n. 51/2025; il ricorrente sosteneva che il legislatore aveva escluso l'applicazione del giudice onorario per i procedimenti relativi a reati di grave allarme sociale (come la rapina) e che non sussistevano le condizioni di "scopertura" organica necessarie per l'assegnazione del GOP.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito e privo della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché riproduttivo di censure già prospettate in appello e adeguatamente valutate dalla corte territoriale. Sostanzialmente, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017, così come modificato dalla legge n. 51/2025 (entrata in vigore il 1 maggio 2025) e ha ritenuto legittima l'integrazione del collegio con il GOP alla luce dei provvedimenti presidenziali che documentavano una "significativa e gravissima vacanza di organico" (richiamata nella motivazione, con riferimento alla scopertura pari al 26,92%) e dell'emergenzialità dichiarata, che non richiedeva reiterazione del provvedimento in ogni singolo processo. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 116/2017, art. 11, comma 1, lett. a) (e lett. e))

    limite della vacanza di posti "oltre il trenta per cento"

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che non poteva essere impiegato il giudice onorario in mancanza del superamento della soglia di scopertura; la Corte ha valutato che la percentuale e la sua applicazione devono essere interpretate alla luce del complesso dei provvedimenti presidenziali e della normativa di modifica (legge 51/2025), con riferimento alla situazione organica dell'ufficio

  • d.lgs. 116/2017, art. 30, comma 6

    Norma derogatoria che consente, in particolari condizioni (esigenze temporanee o situazioni emergenziali), l'assegnazione del giudice onorario a procedimenti del settore penale salvo specifiche esclusioni; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione così come modificata dalla legge n. 51/2025 alla udienza del 26 maggio 2025

  • legge n. 51 del 15 aprile 2025

    Ha modificato l'art. 30 d.lgs.116/2017 introducendo, con efficacia dal 1 maggio 2025, la possibilità di impiegare giudici onorari in caso di esigenze temporanee o emergenziali, pur escludendo alcuni specifici ambiti (es. collegi del riesame per misure cautelari); la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di emergenza resa con provvedimento presidenziale legittimava l'impiego del GOP

  • cod. proc. pen., art. 550

    Richiamato per indicare l'elenco dei reati per i quali sono previste esclusioni dall'assegnazione al giudice onorario; la rapina è rilevata come reato di rilievo ma la deroga eccezionale per emergenza è stata ritenuta applicabile dalla corte nella fattispecie

  • cod. proc. pen., art. 402, comma 2, lett. a)

    Citato dalla corte territoriale nella motivazione relativa ai procedimenti penali cui potevano essere estesi i giudici onorari a seguito dei provvedimenti presidenziali

  • cod. proc. pen., artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c)

    Richiamati per spiegare i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve essere consentito e sufficientemente specifico; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per essere riproduzione di censure già decise in appello

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per imporre la somma di euro tremila

  • cod. pen., art. 62, n. 6

    Richiamato perché in sede di appello è stata riconosciuta l'attenuante di cui alla norma, con conseguente rideterminazione della pena

Massime di principio

  • Le censure sulla composizione del collegio per l'impiego di giudici onorari devono essere formulate con elevata specificità in cassazione: non è ammesso riprodurre semplicemente argomentazioni già espresse e decise in sede di merito
  • La legittimità dell'utilizzo del giudice onorario può essere valutata anche in base a provvedimenti presidenziali che dichiarino una situazione di emergenza o una significativa scopertura di organico; tali provvedimenti, se regolari e rese note, possono giustificare l'impiego del GOP senza necessità di reiterazione in ogni singolo procedimento
  • Le modifiche introdotte da leggi successive (es. legge n. 51/2025) possono ampliare le ipotesi in cui il giudice onorario è utilizzabile in caso di esigenze temporanee o emergenziali, pur lasciando fuori ambiti specifici; è quindi necessario verificare la vigenza temporale delle norme al momento dell'udienza
  • Per ottenere l'annullamento per nullità di una sentenza per vizio di composizione del collegio occorre dimostrare non solo la formale irregolarità, ma anche che la disposizione derogatoria invocata non era applicabile (es. assenza di provvedimenti che attestino l'emergenza o difetto di comunicazione della situazione emergenziale alla difesa)
  • La prospettazione di motivi manifestamente infondati o ripetitivi può comportare oltre al rigetto dell'impugnazione anche la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.)

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