Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00764/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p., con applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61, n. 5, c.p., nonché vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle ragioni poste a fondamento della richiesta assolutoria. La Corte osserva però che tali censure investivano motivi d'appello che erano stati rinunciati nel corso dell'udienza di secondo grado, come indicato nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché riferite a motivi d'appello rinunciati: la rinuncia parziale ai motivi di appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi oggetto di rinuncia e preclude la proposizione in cassazione di doglianze attinenti a quei motivi, oltre a impedire il rilievo d'ufficio delle questioni corrispondenti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.

    È il reato oggetto del giudizio di responsabilità contestato al ricorrente.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    È la circostanza aggravante applicata al reato contestato.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma il principio richiamato conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso perché rivolto contro motivi di appello rinunciati.

Massime di principio

  • La rinuncia, anche parziale, ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado limitatamente ai capi e ai punti oggetto di rinuncia.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che proponga censure riferite a motivi di appello già rinunciati.
  • Le questioni inerenti ai motivi di appello rinunciati non possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione.
  • La preclusione operante sui motivi rinunciati riguarda anche le doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.