Cassazione Penale, Ordinanza n. 00764/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p., con applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61, n. 5, c.p., nonché vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle ragioni poste a fondamento della richiesta assolutoria. La Corte osserva però che tali censure investivano motivi d'appello che erano stati rinunciati nel corso dell'udienza di secondo grado, come indicato nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché riferite a motivi d'appello rinunciati: la rinuncia parziale ai motivi di appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi oggetto di rinuncia e preclude la proposizione in cassazione di doglianze attinenti a quei motivi, oltre a impedire il rilievo d'ufficio delle questioni corrispondenti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.
È il reato oggetto del giudizio di responsabilità contestato al ricorrente.
È la circostanza aggravante applicata al reato contestato.
Non è citato espressamente nel testo, ma il principio richiamato conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso perché rivolto contro motivi di appello rinunciati.
Massime di principio
- La rinuncia, anche parziale, ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado limitatamente ai capi e ai punti oggetto di rinuncia.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che proponga censure riferite a motivi di appello già rinunciati.
- Le questioni inerenti ai motivi di appello rinunciati non possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- La preclusione operante sui motivi rinunciati riguarda anche le doglianze sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla responsabilità penale.
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