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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33455/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la rideterminazione, in sede di concordato in appello, della pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., deducendo: (1) violazione di legge con riferimento agli artt. 444 e 445 c.p.p. e 216 legge fall., perché, avendo la pena complessiva concordata in appello la misura di due anni di reclusione, sarebbe preclusa l'applicazione di pene accessorie ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (norma prevista per il patteggiamento), sostenendo la continuità logica tra concordato e riti deflattivi e chiedendo di estendere per analogia la disciplina dell'art. 445 al concordato; (2) vizio per mancata sospensione della pena accessoria, atteso che le parti avevano concordato la sospensione dell'esecuzione della pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'art. 445 c.p.p. (effetto di esclusione delle pene accessorie quando la pena non supera i due anni) si applichi al concordato in appello: la Corte ha distinto nettamente i due istituti (patteggiamento e concordato in appello), entrambi negoziali ma disciplinati diversamente e collocati in fasi processuali diverse, richiamando propri precedenti; ha quindi confermato la legittimità dell'applicazione della pena accessoria ai sensi dell'art. 216 legge fall. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la sospensione delle pene accessorie è effetto automatico della sospensione condizionale della pena principale (modifica art. 166 c.p.), perciò non era necessario un provvedimento specifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    "quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza"

    La Corte ha affermato che la disposizione si applica esclusivamente al patteggiamento concordato in primo grado e non può essere estesa per analogia al concordato in appello; non ostacola quindi l'applicazione di pene accessorie quando il procedimento si svolge con diverso rito negoziale.

  • art. 216, ultimo comma, legge fall.

    Norma che consente l'applicazione di pene accessorie in relazione ai reati fallimentari; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione della pena accessoria nel caso di concordato in appello, salvo adeguata motivazione sulla sua entità.

  • art. 291, ultimo comma, legge fall.

    Richiamata nella motivazione come previsione normativa collegata alle sanzioni accessorie applicabili per reati fallimentari; la Corte ha ammesso l'applicazione dell'accessorio sulla base delle norme fallimentari pertinenti.

  • art. 166 cod. pen.

    La modifica normativa (L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 4) stabilisce che la sospensione condizionale della pena principale comporta automaticamente la sospensione delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che non occorra una statuizione espressa.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (e successive proroghe)

    Norma procedurale richiamata in ordine alla facoltà di richiesta di discussione orale; qui è stato rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ai sensi della disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018

    Citata a monte nei precedenti del procedimento; ha avuto rilievo nelle questioni preliminari che hanno portato ad annullamenti parziali in precedenti gradi.

  • Sezioni Unite, sent. "Suraci" n. 28910 del 28 febbraio 2019

    Principio di diritto richiamato nei precedenti di rinvio relativi alla determinazione delle pene accessorie e al corretto inquadramento delle responsabilità concorsuali.

  • Precedenti di Cassazione citati (es. Sez. 4, n. 2988/2007; Sez. 3, n. 27113/2015; Sez.5, n.2131/1992; Sez.3, n.763/2009)

    Giurisprudenza di legittimità che precisa: l'art. 445 c.p.p. non si applica al patteggiamento in appello; la sospensione delle pene accessorie consegue automaticamente alla sospensione condizionale della pena principale.

Massime di principio

  • L'art. 445 c.p.p. esclude l'applicazione di pene accessorie solo nel patteggiamento concordato in primo grado; non è corretto estenderne la portata per analogia ad altri riti negoziali (es. concordato in appello).
  • Il concordato in appello ha disciplina autonoma rispetto al patteggiamento e può comportare l'applicazione di pene accessorie previste dalla normativa speciale (es. legge fallimentare), salvo che la decisione motivi diversamente la misura.
  • La sospensione condizionale della pena principale comporta automaticamente la sospensione delle pene accessorie (effetto di legge derivante dall'art. 166 c.p. come modificato): non è necessario un provvedimento esplicito che disponga la sospensione delle accessorie.
  • Nella rideterminazione delle pene accessorie il giudice deve motivare la proporzionalità rispetto al ruolo concreto dell'imputato e rispetto alla pena principale; motivazioni carenti su disparità concorsuali o sproporzione possono dar luogo ad annullamento e rinvio.
  • In sede di Cassazione i motivi che vertono su atti che non comportano un interesse concreto o che non incidono su effetti già automatici possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

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