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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24825/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello, che in parziale riforma della sentenza di primo grado l'aveva ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella sua qualità di amministratore unico della Tassoni 52 s.r.l. in liquidazione (società poi fallita il 22/10/2015). Propone due motivi: (1) errata applicazione della legge penale (artt. 216, 223 L. fall., 43 e 40 cod. pen.), sostenendo che la condotta imputata si fonderebbe soltanto sulla carica formale e non sulle mansioni effettivamente svolte, sul comportamento e sull'elemento psicologico; (2) illogicità e carenza della motivazione per non aver considerato le deduzioni difensive, le mansioni effettive e l'effettiva consapevolezza che i prelievi fossero destinati all'amministratore di fatto Sandro Messina.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) riguardassero in realtà questioni di valutazione dei fatti e della motivazione, devolute al giudice di merito. In ogni caso la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse risposto adeguatamente alle contestazioni di merito: la ricorrente, per un lungo periodo, ha rivestito il ruolo di amministratore consapevole e attivo, ha intrattenuto i rapporti con le banche, percepito trattamento economico coerente con la carica e effettuato le operazioni bancarie relative ai prelievi. Il fatto che i beni sequestrati siano poi stati destinati a un amministratore di fatto non esclude la fattispecie, ma anzi ne costituisce prova della distrazione; la ricorrente non si oppose e continuò nell'esercizio delle funzioni. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la censura per 'erronea applicazione della legge' ai sensi di questa norma non può essere utilizzata per rimettere alla Corte di legittimità questioni inerenti la valutazione dei fatti e la motivazione; queste ultime sono sindacabili solo in termini di vizio di motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il contenuto del ricorso per cassazione ai soli motivi esposti nei limiti necessari alla motivazione, come osservato nella presentazione dei motivi.

  • art. 216, L. fall.

    Richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte, nel confermare la valutazione di merito, ritiene che la condotta dell'amministratrice rientri negli elementi oggettivi e soggettivi della norma quando vi è distrazione continuata di denaro dalle casse sociali.

  • art. 223, L. fall.

    Richiamata nella contestazione di bancarotta fraudolenta; la Corte ha ritenuto compatibile l'imputazione con gli elementi probatori raccolti in merito alla gestione e ai prelievi.

  • art. 43 cod. pen.

    Invocato insieme all'art. 40 cod. pen. in tema di evento e causalità morale; la sentenza di merito è ritenuta corretta nel collegare la responsabilità personale dell'amministratrice alle condotte omissive/consapevoli che hanno determinato la distrazione.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'elemento soggettivo: la Corte ritiene provato che la ricorrente fosse consapevole e non abbia impedito le distrazioni, integrando così l'elemento psicologico richiesto.

Massime di principio

  • Una censura formulata come 'erronea applicazione della legge' non è ammissibile in cassazione quando in realtà riguarda la ricostruzione dei fatti o la valutazione della prova: tali profili vanno dedotti come vizi di motivazione.
  • La detenzione formale della carica societaria può essere rilevante, ma la responsabilità penale richiede la valutazione complessiva di ruolo, comportamenti concreti, rapporti con le banche e consapevolezza delle operazioni; la prova dell'effettivo coinvolgimento può risultare anche dal fatto che le risorse distratte sono finite nelle mani di terzi (amministratori di fatto).
  • Il fatto che il beneficiario diretto delle somme distratte non sia l'amministratore formale non esclude la responsabilità di quest'ultimo se risulta che egli era a conoscenza o comunque manteneva il controllo e non si oppose alla condotta distrattiva.
  • In sede di impugnazione va curata la qualificazione del motivo: se si chiede alla Corte di cassazione di riesaminare gli accertamenti di fatto e le valutazioni probatorie, il ricorso rischia l'inammissibilità; è necessario mirare a profili di diritto chiaramente individuabili e deducibili.

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