Cassazione Civile, Sentenza n. 210/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esproprianti)
La controversia
A seguito del decreto di esproprio n. 536 del 3 settembre 2012, relativo ad aree site in un comune non indicato nel testo, il proprietario e la società espropriante avevano proposto opposizione alla stima dell'indennità definitiva. Con ordinanza depositata il 13 dicembre 2016, la Corte d'appello di Venezia aveva determinato in € 446.690,00 l'indennità di espropriazione, in € 74.835,00 l'indennizzo per il minor valore della porzione residua, in € 93.020,00 e € 3.445,00 le indennità di occupazione delle aree espropriate e restituite e in € 172.381,50 l'indennità spettante al coltivatore diretto. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Primo: violazione dell'art. 196 c.p.c. per il rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Secondo: violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 28, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano degli interventi, per l'interpretazione della previsione relativa all'acquisizione comunale di almeno metà delle aree in zona produttiva e per la determinazione dell'estensione edificabile. Terzo: violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 per l'asserita disomogeneità dei dati comparativi e l'asserito impiego dei valori agricoli medi (VAM). Quarto: nullità della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4, sul mancato riconoscimento dell'indennità per la mancata cessione volontaria prevista dall'art. 45 del d.P.R. n. 327/2001. Quinto: nullità della motivazione e violazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 in relazione alla diminuzione di valore della proprietà residua e dell'azienda agricola, lamentando fra l'altro gli effetti delle fasce di rispetto, la perdita di edificabilità, i maggiori costi e la distruzione di un impianto di drenaggio. Sesto: erronea liquidazione dell'indennità di occupazione perché parametrata, secondo il ricorrente, a un'indennità di esproprio errata. Settimo: censura della compensazione delle spese del giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: il rinnovo della CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la contraddittorietà della motivazione non è deducibile nei termini prospettati; inoltre il ricorrente non ha individuato specifiche contestazioni tecniche non esaminate. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati: la previsione urbanistica sull'acquisizione comunale di almeno metà delle aree non imponeva l'acquisto, ma indicava un obiettivo da perseguire nei limiti degli stanziamenti; le censure sull'estensione edificabile e sulla comparazione investivano valutazioni di fatto, mentre l'ordinanza aveva escluso l'uso dei VAM e indicato gli elementi di mercato considerati. Il quarto motivo è infondato: la motivazione sul diniego dell'indennità per mancata cessione volontaria è comprensibile e, non essendo stata riconosciuta un'indennità giudiziale maggiore dell'offerta ritenuta congrua, la censura non ne dimostrava i presupposti; la Corte ha inoltre ritenuto che il sistema premiale di triplicazione previsto dall'art. 45, comma 2, lett. c) e d), del d.P.R. n. 327/2001 fosse divenuto incompatibile con il nuovo assetto successivo alla caducazione costituzionale del criterio dei VAM per i suoli agricoli. Il quinto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: la motivazione sulla riduzione di valore era presente; la fascia di rispetto non attribuisce edificabilità né consente il trasferimento della cubatura; le ulteriori doglianze erano fattuali, generiche, riferite a voci non dedotte o a pregiudizi già considerati nell'indennizzo differenziale. La Corte ha ricordato che, per l'azienda agricola, l'art. 40 del testo unico considera la destinazione agricola nel quadro della stima differenziale dell'espropriazione parziale. Il sesto motivo è infondato, non essendo stata censurata l'indennità di espropriazione legittimamente liquidata. Il settimo motivo è inammissibile: le opposizioni erano state accolte solo in parte e la compensazione delle spese era motivata secondo l'art. 92 c.p.c. applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudice di merito non è, infatti, tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799 del 2017).
Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non sussiste un obbligo di disporlo né di pronunciare espressamente sulla relativa istanza.
La denunciata contraddittorietà della motivazione costituisce un vizio che non è più deducibile, quale motivo di ricorso per cassazione, in riferimento al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.
La contraddittorietà della motivazione, nei termini dedotti, non costituisce motivo autonomamente deducibile per cassazione ai sensi della formulazione novellata dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 28, comma 2, delle NTA del Piano degli interventi
l’inciso, contenuto nell’art. 28, comma 2 delle NTA, secondo cui “il Comune attiva ogni procedura utile ad acquisire al suo patrimonio almeno la metà delle aree comprese in queste zone, allo scopo di agevolarne la cessione o la locazione a prezzi convenzionati” non importa affatto per l’Ente l’obbligo di acquisto del 50% delle aree ricomprese in quelle zone, ma, come correttamente rilevato dalla Società espropriante, enuncia un compito da perseguire, al fine di incentivare la successiva locazione a prezzi convenzionati, nei limiti, beninteso, degli stanziamenti di bilancio.
La previsione urbanistica citata non impone al Comune di acquistare una quota minima delle aree, ma indica un obiettivo da perseguire, subordinatamente agli stanziamenti di bilancio.
art. 32 del d.P.R. n. 327/2001
Premesso che, concorrendo a completare la destinazione urbanistica dell’area ablata, in base alla quale determinare la disciplina della dovuta indennità (cfr. in tema di prelazione agraria Cass. n. 6401. del 1999), l’esegesi dell’art. 20 delle NTA del Comune di (OMISSIS) può esser direttamente compiuta da questa Corte, non trattandosi di una quaestio facti, l’interpretazione data nell’ordinanza impugnata (cui occorre fare riferimento e non già all’elaborato peritale) è corretta.
La destinazione urbanistica rilevante per determinare la disciplina dell'indennità è individuata interpretando direttamente gli strumenti urbanistici; la valutazione va riferita alla decisione impugnata, non all'elaborato peritale isolatamente considerato.
art. 45, comma 2, lett. c) e d), del d.P.R. n. 327/2001
Se, dunque, a torto il ricorrente deduce in sede di memoria, che per affermare l’incompatibilità tra la chiesta triplicazione dell’indennità ed il sistema dei VAM i controricorrenti avrebbero dovuto proporre impugnazione, la conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata è giuridicamente corretta dovendo ritenersi, come già sostenuto da questa Corte (Cass. n. 9269 del 2014 in tema di L. n. 865 del 1971, ma di analogo tenore), che il sistema premiale di triplicazione dell’indennità di esproprio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e d) Testo Unico risulti abrogato per incompatibilità con il nuovo assetto normativo, in quanto, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Consulta è venuto meno il criterio legale di commisurazione dell’indennizzo espropriativo per i suoli agricoli costituito dal valore agricolo tabellare (VAM) e, dunque, è stato espunto il criterio specificamente previsto per la determinazione del prezzo della cessione volontaria del terreno agricolo.
La triplicazione premiale dell'indennità per la cessione volontaria di suoli agricoli prevista dall'art. 45, comma 2, lett. c) e d), è incompatibile con il nuovo assetto normativo seguito alla rimozione del criterio dei VAM per la determinazione dell'indennità espropriativa agricola.
art. 33 del d.P.R. n. 327/2001
e, così, recepisce per tale specifica fattispecie il criterio generale di stima differenziale previsto per l’ipotesi dell’espropriazione parziale (cfr. Cass. n. 19754 del 2018; n. 23967 del 2010, n. 4848 del 1998 in riferimento al regime pregresso L. n. 2359 del 1865, art. 40 e della L. n. 865 del 1971, art. 15 in parte qua immutato).
L'indennità per l'espropriazione parziale si determina secondo il criterio differenziale; nel caso specifico dell'azienda agricola, la disposizione dell'art. 40 considera la destinazione agricola della porzione non espropriata nel rapporto funzionale ed economico con quella ablata.
art. 40 del d.P.R. n. 327/2001
Il ricorrente non spiega, ancora, quali pregiudizi abbia subito in riferimento all’azienda agricola, caso specificamente disciplinato dall’art. 40 TU, che, nel prevedere che l’indennità debba “tener conto” di siffatta destinazione si pone in rapporto di genere a specie col precedente art. 33 in quanto muove dal presupposto che la parte espropriata e quella non espropriata dell’immobile costituiscano un’unica entità funzionale ed economica, e, così, recepisce per tale specifica fattispecie il criterio generale di stima differenziale previsto per l’ipotesi dell’espropriazione parziale (cfr. Cass. n. 19754 del 2018; n. 23967 del 2010, n. 4848 del 1998 in riferimento al regime pregresso L. n. 2359 del 1865, art. 40 e della L. n. 865 del 1971, art. 15 in parte qua immutato).
Nella stima dell'indennità relativa a un'azienda agricola espropriata parzialmente, occorre considerare la destinazione agricola e il rapporto di unità funzionale ed economica tra parte espropriata e residua, applicando il criterio differenziale.
La dedotta nullità è insussistente: la motivazione relativa alla diminuzione di valore dei fabbricati è stata resa dalla Corte, secondo quanto riassunto alla lett. d) di parte narrativa.
La nullità per mancanza di motivazione non sussiste quando la decisione espone le ragioni della statuizione in modo riconoscibile; nel caso, la Corte d'appello aveva motivato sulla diminuzione di valore.
Il settimo motivo, relativo alla statuizione di compensazione delle spese di lite è inammissibile, tenuto conto che le contrapposte opposizioni sono state accolte in parte e che, ad ogni modo, la statuizione di compensazione delle spese di lite risulta motivata, in riferimento all’art. 92 c.p.c. vigente al momento della proposizione del ricorso in primo grado (16.9.2014).
La compensazione delle spese di merito è stata ritenuta giustificata dall'accoglimento parziale delle contrapposte opposizioni ed è stata valutata in base alla versione dell'art. 92 c.p.c. vigente al momento della proposizione della causa.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a disporlo neppure in presenza di un'esplicita istanza della parte.
- Una norma urbanistica che incarichi il Comune di attivarsi per acquisire una quota di aree al fine di favorire successive cessioni o locazioni a prezzi convenzionati non comporta, in assenza di un'espressa previsione, un obbligo di acquisto; può configurare un obiettivo da perseguire nei limiti delle risorse disponibili.
- La fascia di rispetto stradale istituita dalla legge rende il terreno legalmente non edificabile; la relativa area non attribuisce potenzialità edificatoria e non consente il trasferimento della cubatura all'area residua.
- Nell'espropriazione parziale di un'azienda agricola, la determinazione dell'indennità deve considerare il rapporto di unità funzionale ed economica tra la parte espropriata e quella residua e applicare il criterio della stima differenziale.
- La triplicazione premiale prevista per la cessione volontaria di terreni agricoli dall'art. 45, comma 2, lett. c) e d), del d.P.R. n. 327/2001 è incompatibile con il nuovo assetto normativo conseguente alla rimozione del criterio dei valori agricoli medi per la determinazione dell'indennità espropriativa.
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