Cassazione Civile, Ordinanza n. 27865/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato a un comune il pagamento di una somma, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti in una discarica. Il comune propose opposizione deducendo, tra l’altro, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, carenze del ricorso monitorio, difetto di legittimazione della creditrice, insufficienza della prova del credito, contestazione delle tariffe applicate e inapplicabilità della disciplina sugli interessi moratori delle transazioni commerciali. Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, ritenendo non provata la legittimazione della ricorrente monitoria. In appello, però, la corte territoriale riformò la decisione: ritenne provata la legittimazione della società creditrice sulla base della documentazione prodotta, reputò sufficiente la prova dell’esecuzione della prestazione tramite fatture e bolle di consegna, escluse la fondatezza delle contestazioni sulle tariffe per genericità delle deduzioni e confermò l’applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, nonostante il rapporto si fosse svolto in esecuzione di ordinanze prefettizie. Il comune ricorse per cassazione con cinque motivi, denunciando: tardiva e illegittima valutazione dei documenti attestanti la retrocessione del credito; erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione dell’appellante; motivazione contraddittoria sulla prova del credito e sulle contestazioni tariffarie; erronea applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 in assenza di un contratto; e omesso esame delle eccezioni già proposte in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che i documenti prodotti a sostegno della legittimazione della società creditrice non erano nuovi in senso processuale, poiché già allegati al ricorso monitorio e rimasti a disposizione dell’ingiunto; perciò potevano essere prodotti in appello senza incorrere nella preclusione dell’art. 345 c.p.c. Ha inoltre escluso che potesse dichiararsi l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva motivatamente valorizzato fatture e bolle di consegna, e che il ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; ha inoltre condiviso il rilievo della genericità delle censure avverso le ordinanze amministrative sulle tariffe. Ha respinto il quarto motivo affermando che, in materia di gestione dei rifiuti, le ordinanze prefettizie contingibili e urgenti possono svolgere funzione alternativa e sostitutiva del contratto, sicché il rapporto va ricondotto allo schema dell’appalto e resta soggetto agli interessi moratori del d.lgs. n. 231 del 2002, applicabile alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché consistito nella mera riproposizione di eccezioni già esaminate e disattese dalla corte d’appello senza specifiche censure di legittimità. Il comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 169, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di produzione/riduzione del fascicolo e utilizzabilità dei documenti.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ribadisce che i documenti già allegati al ricorso monitorio e rimasti a disposizione della controparte non sono nuovi e possono essere prodotti in appello.
Le produzioni documentali non soggiacciono alla preclusione quando si tratta di documenti già introdotti nel procedimento monitorio e rimasti nel contraddittorio delle parti.
La mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello non è sindacabile in cassazione quando la sentenza di appello ha deciso nel merito.
I documenti allegati al ricorso monitorio restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per l’opposizione.
Richiamato per individuare il termine entro cui i documenti del monitorio restano nella disponibilità della controparte.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti di emissione del decreto ingiuntivo; la Corte ne conferma implicitamente l’operatività sulla base della documentazione prodotta.
art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Il potere di disapplicazione del giudice presuppone puntuali censure di illegittimità dell’atto amministrativo.
art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Come l’art. 4 dell’allegato E, richiede specifiche contestazioni di illegittimità del provvedimento amministrativo.
Gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali si applicano anche ai rapporti con le pubbliche amministrazioni quando la prestazione abbia natura di servizio reso a fronte di corrispettivo; il rapporto può essere ricondotto allo schema dell’appalto anche se l’affidamento deriva da ordinanze contingibili e urgenti.
art. 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2002
La nozione di transazione commerciale è interpretata in senso sostanziale, come rapporto tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione che comporti fornitura di beni o prestazione di servizi contro corrispettivo.
art. 4, d.lgs. n. 231 del 2002
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
art. 5, d.lgs. n. 231 del 2002
È il tasso degli interessi moratori applicabile al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per censure di violazione di legge, ma in concreto usato per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le doglianze devono indicare specificamente il fatto decisivo omesso o il vizio motivazionale rilevante; non è consentito un nuovo esame del merito.
Le eccezioni assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello, ma devono poi essere specificamente censurate in cassazione se disattese.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma primo, lett. b), conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato il vizio di motivazione deducibile in cassazione, restringendone l’ambito.
direttiva 2000/35/UE
La disciplina sugli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ha funzione deterrente e risarcitoria.
direttiva 2011/7/UE
La nozione di transazione commerciale va interpretata autonomamente e in senso ampio, senza coincidere necessariamente con quella di contratto.
art. 13, comma 1
Richiamato solo nel dispositivo finale relativo al contributo unificato; il testo fornito è troncato e non consente ulteriore precisazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti già allegati al ricorso monitorio e rimasti nella disponibilità dell’ingiunto non sono documenti "nuovi" ai fini delle preclusioni probatorie del giudizio di merito e possono essere prodotti anche in appello.
- La mancata produzione del contratto originario non è decisiva quando la stipulazione del rapporto e la retrocessione del credito risultino documentalmente provate o non specificamente contestate.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile o infondato, perché il controllo di legittimità non consente un riesame del merito.
- La disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario richiede una specifica deduzione di illegittimità dell’atto, con indicazione puntuale dei vizi e del momento processuale in cui sono stati fatti valere.
- La disciplina degli interessi moratori del d.lgs. n. 231 del 2002 si applica in modo sostanziale alle prestazioni rese a favore di una pubblica amministrazione quando la fattispecie concreta realizza una transazione commerciale, cioè una fornitura di beni o servizi dietro corrispettivo, anche se l’affidamento deriva da ordinanze contingibili e urgenti e non da un contratto formalmente stipulato.
- Nelle transazioni commerciali il ritardo nel pagamento fa decorrere automaticamente gli interessi dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora.
- Le eccezioni riproposte in appello e già disattese dal giudice di merito devono essere poi specificamente attaccate in cassazione; una mera ripetizione delle deduzioni di primo grado non è sufficiente.
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