Cassazione Civile, Ordinanza n. 33081/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia, per quanto emerge dal testo, riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Lecce. Il ricorso non è stato depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto, termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha rilevato d'ufficio tale omissione, qualificandola come improcedibilità del ricorso. La parte ricorrente, inoltre, non si è costituita. La banca intimata ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso deposito nel termine di legge, rilevando che la notificazione del ricorso si era perfezionata il 2/11/2020 e che il deposito era avvenuto oltre i venti giorni successivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
norma procedurale richiamata per la relazione del relatore in camera di consiglio
omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto)
il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio anche se il resistente si è costituito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto
in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
individua il contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso è una sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, ove ne ricorrano i presupposti, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32980/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32981/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32982/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2021 del 10/11/2021
- ordinanza_civile · 10 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2021 del 10/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →