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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33081/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia, per quanto emerge dal testo, riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Lecce. Il ricorso non è stato depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto, termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha rilevato d'ufficio tale omissione, qualificandola come improcedibilità del ricorso. La parte ricorrente, inoltre, non si è costituita. La banca intimata ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso deposito nel termine di legge, rilevando che la notificazione del ricorso si era perfezionata il 2/11/2020 e che il deposito era avvenuto oltre i venti giorni successivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma procedurale richiamata per la relazione del relatore in camera di consiglio

  • art. 369 c.p.c.

    omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto)

    il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio anche se il resistente si è costituito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

    in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    individua il contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso è una sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, ove ne ricorrano i presupposti, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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