Cassazione Civile, Ordinanza n. 16448/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di un muro di fabbrica posto tra due fondi confinanti e la conseguente domanda di restituzione/ripristino della finestra di luce che era stata chiusa. In un primo giudizio era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per mancata partecipazione di una litisconsorte necessaria, comproprietaria del fondo confinante e del manufatto da demolire; il giudizio era quindi stato riassunto anche nei suoi confronti. Il tribunale, nel giudizio riassunto, aveva respinto la domanda ritenendo non raggiunta la prova della proprietà esclusiva del muro. In appello, la decisione era stata confermata, ma con diversa motivazione: la corte territoriale aveva valorizzato una c.t.u. espletata nel giudizio poi annullato, ritenendo non contestato che il muro insistesse sul confine catastale e applicando la disciplina dell'accessione, giungendo a qualificare il manufatto come comune o comunque in parte appartenente ai resistenti. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte d'appello utilizzato un accertamento peritale del giudizio annullato, non utilizzabile e coperto da giudicato quanto alla sua inutilizzabilità; 2) violazione degli artt. 346, 347, comma 1, e 112 c.p.c. per avere posto a base della decisione un'eccezione ritenuta assorbita e non ritualmente riproposta in appello; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere considerato non contestata la comunione del muro nonostante le allegazioni costanti di proprietà esclusiva; 4) violazione degli artt. 880 e 903 c.c. e falsa applicazione dell'art. 934 c.c. per avere sussunto la fattispecie nell'accessione in assenza di prova della comunione, e comunque per non avere considerato che la presunzione di comunione opererebbe solo entro la minore altezza del fabbricato dei resistenti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della corte d'appello lacunosa e contraddittoria. Ha osservato che il vizio di mancata partecipazione della litisconsorte necessaria aveva travolto gli atti del primo giudizio e impediva di valorizzare senza adeguata motivazione la c.t.u. espletata in quel procedimento; inoltre ha ribadito che il principio di non contestazione riguarda solo i fatti e non può riguardare questioni di diritto, come la qualificazione del bene come comune o esclusivo. Ha anche evidenziato che i fatti allegati possono dirsi pacifici solo quando la difesa avversaria sia incompatibile con la loro contestazione o si limiti a contestarne solo alcuni in modo specifico. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare l'uso, da parte della corte di merito, di un accertamento ritenuto coperto da giudicato quanto alla sua inutilizzabilità nel giudizio successivo
invocato per contestare l'utilizzo di fatti o accertamenti non ritualmente acquisiti o non contestati; la Corte ribadisce che la non contestazione opera solo sui fatti e non sulle questioni di diritto
richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'eccezione non riproposta in appello dovesse considerarsi rinunciata
richiamato nel secondo motivo in relazione alla rituale riproposizione delle difese in appello
richiamato per dedurre ultrapetizione o decisione su questione non devoluta
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla proprietà del muro
richiamato nel quarto motivo in tema di muro comune e presunzione di comunione
richiamato nel quarto motivo in tema di apertura di luci e rapporti tra fabbricati contigui
richiamato per lamentare una falsa applicazione della disciplina dell'accessione
base di due motivi di ricorso dedotti come vizi processuali
base del quarto motivo, dedotto come violazione/falsa applicazione di norme sostanziali
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a circostanze di fatto specificamente allegabili e non può estendersi alla qualificazione giuridica di un bene o alla soluzione di questioni di diritto, come l'alternativa tra proprietà esclusiva e comunione.
- Un fatto può considerarsi pacifico solo se la parte avversa lo abbia implicitamente o esplicitamente ammesso, oppure abbia impostato la difesa su allegazioni incompatibili con il suo disconoscimento; in difetto, la parte che lo allega resta onerata della prova.
- Quando un giudizio è stato travolto da nullità per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, gli atti compiuti nel procedimento viziato non possono essere valorizzati senza una specifica verifica della loro utilizzabilità nel giudizio riassunto.
- La motivazione che fonda la decisione su un presunto fatto non contestato deve essere coerente e non contraddittoria: non basta richiamare una c.t.u. o un precedente accertamento se il relativo vizio processuale ne ha compromesso l'efficacia probatoria.
- Nelle controversie sulla proprietà di manufatti posti sul confine, la mera invocazione dell'accessione o della comunione presunta non può sostituire l'accertamento del titolo di appartenenza e della concreta collocazione del bene.
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