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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30091/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rinvio dell'esecuzione della pena (anche in forma di detenzione domiciliare) per gravi ragioni di salute. Il ricorrente sta scontando cumulo di pene per reati associativi e connessi alla criminalità organizzata; soffre di cardiopatia ischemico-ipertensiva sintomatica con precedente rivascolarizzazione ("malattia dei tre vasi") e riferisce rischio elevato e necessità di controlli specialistici esterni, ivi compresa la mancata esecuzione di una scintigrafia miocardica. La difesa ha censurato il provvedimento per vizio di motivazione, contraddittorietà e per non avere acquisito o valutato compiutamente la documentazione clinica e le perizie che attestavano incompatibilità con la detenzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, dopo un monitoraggio medico protrattosi oltre 18 mesi e sulla base di relazioni specialistiche aggiornate (ultima del 25/02/2025 e del 13/01/2025), non sono emersi episodi acuti o elementi tali da configurare una condizione di grave infermità incompatibile con la detenzione. La mancata esecuzione della scintigrafia non è stata ritenuta decisiva perché non dimostrato in che modo incida oggi sul quadro clinico; la cartella clinica è disponibile su richiesta; ove insorgessero eventi acuti il condannato potrebbe essere curato fuori dal carcere per le stesse ragioni di un paziente libero (art. 11 ord. pen.). La detenzione domiciliare presso la figlia a Palermo non assicurerebbe assistenza sanitaria migliore e comporterebbe rischi di reiterazione del reato per il legame territoriale con l'attività criminale; la motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata giudicata completa e congrua rispetto alle osservazioni della Corte di cassazione nei precedenti rinvii.

Norme richiamate

  • art. 11 ordinamento penitenziario

    art. 11, comma 4, ord. pen.

    Consente l'autorizzazione al ricorso a strutture sanitarie esterne anche per i detenuti; la Corte ha richiamato che l'accesso a cure esterne è garantito anche in regime di detenzione e non è esclusivo della misura domiciliare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione; la difesa ha invocato tali vizi ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.1, n. 49621)

    Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023 (Rv. 285458 - 01)

    Principio secondo cui nel differimento della pena per motivi di salute il giudice deve valutare concretamente condizioni di salute, tipologia di cure necessarie e incidenza dell'ambiente carcerario sul quadro clinico, oltre ai presidi terapeutici disponibili.

  • Precedenti pronunce della Corte di cassazione nel procedimento

    Sez. 1, n. 3063 del 29/11/2022; Sez. 5, n. 35229 del 24/05/2024

    Pronunce che avevano annullato precedenti ordinanze del Tribunale di sorveglianza per carenze motivazionali e errori di valutazione documentale, imponendo al giudice del rinvio un riesame concreto e motivato della situazione clinica e del rischio di reiterazione.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve motivare concretamente: descrivere patologie, terapie, evoluzione clinica e capacità della struttura sanitaria penitenziaria, non basandosi su valutazioni astratte.
  • La valutazione deve considerare non solo la gravità della malattia, ma anche la prevedibilità di eventi acuti e la possibilità effettiva di cura in carcere o tramite strutture esterne (art. 11 ord. pen.).
  • La mancata esecuzione di accertamenti diagnostici prescritti in passato non è automaticamente decisiva: bisogna dimostrare come la mancata indagine incida sul quadro clinico attuale.
  • La detenzione domiciliare può essere esclusa se non garantisce un livello di assistenza sanitario superiore o se comporta un rischio di reiterazione del reato (es. rientro in territorio di azione criminale).
  • L'assenza della cartella clinica agli atti è riparabile richiedendone copia alla struttura penitenziaria; la difesa deve specificare l'interesse concreto alla sua acquisizione per farne valere il contenuto.
  • Un periodico e documentato monitoraggio clinico che dimostri stabilità o assenza di acuzie può legittimare il rifiuto del differimento nonostante una patologia grave.

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