Cassazione Civile, Ordinanza n. 16378/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, avanzata da una società che aveva preso in locazione un immobile per adibirlo a sala giochi, di ottenere la voltura di un contratto di somministrazione elettrica già intestato al precedente conduttore e, successivamente, l’aumento della potenza della fornitura. La società attrice ha dedotto che il fornitore aveva ritardato ingiustificatamente sia la voltura sia l’attivazione della fornitura nella potenza richiesta, chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società cliente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una circostanza non allegata dalle parti, ossia su presunti necessari accertamenti del fornitore circa la continuità del rapporto tra uscente e subentrante; 2) motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di merito trascurato il vero tema del contendere e cioè la sospensione per morosità del precedente intestatario; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame della circostanza, riconosciuta dalla controparte, che la richiesta di aumento di potenza era stata inoltrata al distributore solo molti giorni dopo la domanda dell’utente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati congiuntamente i tre motivi. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano in relazione ai profili accolti e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i principi richiamati. Il rinvio riguarda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse introdotto un tema difensivo ultra petita e non avesse valutato un dato fattuale rilevante sul ritardo nell’inoltro della richiesta di aumento di potenza, erroneamente svalutando la prova proveniente dal terzo distributore.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su questioni o fatti costitutivi diversi da quelli allegati dalle parti, né introdurre d’ufficio un tema difensivo estraneo al perimetro del contraddittorio.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i vizi motivazionali denunciati vengono fatti valere come errori processuali deducibili in cassazione.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione deve essere effettiva e intelligibile; una motivazione meramente apparente o perplessa integra vizio denunciabile.
La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite e non può trascurare circostanze non contestate o riconosciute dalla parte avversa.
L’obbligazione resta imputabile al debitore anche per il fatto doloso o colposo dei soggetti di cui si avvalga nell’adempimento.
Il ricorso richiama la regola di responsabilità per fatto dell’ausiliario quale criterio di imputazione dei ritardi dell’attività esecutiva svolta tramite terzi.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito il giudice non può fondare la decisione su una circostanza nuova, non allegata dalle parti e non emersa dal contraddittorio, quando essa introduca un autonomo tema difensivo estraneo ai fatti costitutivi dedotti.
- Quando una domanda risarcitoria si fonda sul ritardo nell’adempimento di una prestazione contrattuale, il giudice deve esaminare i fatti specificamente allegati e provati in ordine ai tempi dell’attività dovuta, senza svalutare dati decisivi già riconosciuti dalla controparte.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere in modo controllabile la ragione decisoria o quando elude il nucleo fattuale realmente controverso.
- Se il debitore si avvale di terzi nell’esecuzione della prestazione, il ritardo o l’inadempimento imputabile a tali ausiliari resta riferibile al debitore secondo le regole di responsabilità per fatto dell’ausiliario.
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