Sentenza del 22/03/2017 n. 7251 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per maggiori IRPEG, IRAP e IVA relative al periodo d’imposta 2003. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 21 aprile 2010, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società contro l’accertamento. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per omessa esposizione dei fatti e delle richieste delle parti, in violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di extrapetizione. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione sommaria dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare della società: il ricorso dell’Agenzia soddisfaceva il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, perché riportava le contestazioni dell’Ufficio, il contenuto essenziale della decisione di primo grado e le censure d’appello. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione regionale si era limitata a dichiarare di condividere e fare propria la sentenza di primo grado, senza illustrare le critiche dell’appellante né spiegare perché le disattendesse: un’adesione generica e acritica non consente di verificare l’effettivo esame dei motivi d’appello e non assolve la funzione della decisione di secondo grado. Il secondo motivo, relativo all’extrapetizione, è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato perché il ricorso ricostruiva le contestazioni, l’esito del primo grado e le censure d’appello.
Art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
E' di tutta evidenza come la motivazione per relationem adottata dalla C.T.R., per la sua laconicità, formulata in termini di mera adesione alla sentenza impugnata, non consente di ritenere che alla affermazione di condivisione della decisione di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione.
La sentenza tributaria deve esporre gli elementi essenziali della decisione e una motivazione che renda comprensibili le ragioni del giudizio. Il mero richiamo adesivo alla decisione impugnata, senza esame delle specifiche censure d’appello, rende la motivazione inidonea e determina la nullità.
In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.
Le regole del giudizio d’appello tributario richiedono che il giudice renda riconoscibili le critiche rivolte alla decisione di primo grado e le ragioni per cui le respinge. La mera adesione per relationem non basta se impedisce di individuare l’oggetto della decisione e la sua giustificazione.
In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.
La motivazione per relationem è insufficiente quando si riduce alla mera adesione alla decisione richiamata e non consente di comprendere l’esame svolto dal giudice né le ragioni della pronuncia.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione delle prescrizioni sulla struttura della decisione può essere denunciata in cassazione ai sensi di questa disposizione; nella vicenda la censura è stata accolta.
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare extrapetizione, ma la Corte non ha esaminato la censura perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, il giudice deve confrontarsi in modo riconoscibile con le specifiche censure rivolte alla decisione di primo grado e spiegare perché le accoglie o le respinge; non basta affermare genericamente di condividere la sentenza impugnata.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il richiamo consente di comprendere l’iter logico della decisione e l’esame delle questioni devolute al giudice d’appello. Un recepimento acritico che non chiarisca tale esame può comportare la nullità della sentenza.
- La cassazione per vizio processuale della motivazione non decide automaticamente il merito della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni sostanziali e provvedere sulle spese secondo quanto disposto.
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