Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato a una società sulla base di una diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del lavoro, relativa a crediti patrimoniali del dipendente per lavoro straordinario e per mansioni superiori. La società ha proposto opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c., contestando: 1) la legittimità della diffida accertativa, assumendo che l'art. 12 d.lgs. 124/2004 non consentirebbe un accertamento di fatto ma solo tecnico e che l'ufficio ispettivo avrebbe ecceduto i limiti della norma; 2) l'asserita inversione dell'onere della prova in tema di straordinario e superiore inquadramento; 3) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato non contestati il plusorario e le mansioni superiori. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima la diffida, aveva riconosciuto l'efficacia di titolo esecutivo del verbale ispettivo, aveva reputato provato il lavoro oltre l'orario contrattuale sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e aveva considerato non contestato lo svolgimento di mansioni superiori per carenza di specifiche allegazioni difensive. In appello aveva inoltre dichiarato prescritti i crediti retributivi relativi al periodo 19.12.2004-31.3.2015, confermando il resto della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'art. 12 d.lgs. 124/2004, nel testo ratione temporis, consente agli ispettori di accertare fatti e quantificare crediti patrimoniali da inosservanze contrattuali, attribuendo alla diffida accertativa, al ricorrere delle condizioni previste, valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte territoriale non aveva operato alcuna illegittima inversione dell'onere probatorio, ma aveva valutato le prove acquisite e le contestazioni della società erano dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, oltre che formulate in modo non autosufficiente quanto alla prova testimoniale non ammessa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il lamentato travisamento della prova non era configurabile rispetto alla ratio decidendi e che, peraltro, la doglianza sulla non contestazione delle mansioni superiori si risolveva in una critica inammissibile all'accertamento di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
testo applicabile ratione temporis prima della modifica ad opera dell'art. 12 bis, comma 3, d.l. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020
la diffida accertativa può essere adottata quando emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivino crediti patrimoniali per i lavoratori; il personale ispettivo può accertare i fatti e quantificare i crediti; la diffida, decorso il termine o mancato accordo, acquista valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo
non vi è stata una illegittima inversione dell'onere della prova; la doglianza mirava in realtà a contestare il giudizio di merito sulle prove
la censura di violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento di merito e a dedurre un travisamento della prova
sono stati richiamati come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro avverso il precetto fondato sulla diffida accertativa
comma 2, lett. a) e lett. e)
la legge delega consente la semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro e la promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; l'art. 12 d.lgs. 124/2004 è coerente con tali criteri direttivi
richiamato come modello tradizionale di tentativo di conciliazione in materia lavoristica
commi primo, secondo e terzo
l'accordo formalizzato nel verbale di conciliazione collegato alla diffida non è soggetto alle ordinarie regole di impugnabilità delle rinunzie e transazioni
comma secondo, nn. 1) e 2)
la diffida, una volta munita di efficacia, è ricondotta tra i titoli esecutivi previsti dalla legge
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso l'ha invocato per violazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la nullità della sentenza; la Corte ha comunque ritenuto inammissibile la doglianza
richiamato in tema di travisamento della prova, quale rimedio della revocazione per errore di fatto
richiamato per i limiti del sindacato sulla motivazione e sul travisamento quando il fatto probatorio è stato oggetto di discussione
Massime di principio
- La diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lgs. 124/2004, nel testo originario, non è limitata a un mero accertamento tecnico in senso stretto: il personale ispettivo può accertare fatti, rilevare inosservanze contrattuali e quantificare i crediti del lavoratore sulla base degli elementi raccolti in vigilanza.
- La nozione di "disciplina contrattuale" e di "crediti patrimoniali" è ampia e comprende non solo fonti collettive, ma anche pattuizioni del contratto individuale di lavoro, purché il credito derivi da inosservanze contrattuali emerse in sede ispettiva.
- La diffida accertativa realizza una procedura amministrativa finalizzata alla rapida soddisfazione dei crediti di lavoro e si coordina con un tentativo di conciliazione in sede pubblica; se non vi è accordo o decorre inutilmente il termine, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.
- Quando il giudice di merito fonda il convincimento su dichiarazioni e documenti acquisiti in sede ispettiva, la censura in cassazione non può limitarsi a una diversa lettura del materiale probatorio o a contestazioni apodittiche: è necessario dedurre specifici vizi processuali o motivazionali nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La deduzione della mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico i capitoli di prova, i testi e la decisività delle circostanze da provare rispetto alla ratio decidendi.
- Il travisamento della prova è censurabile solo nei limiti propri del rimedio esperibile e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando la sentenza abbia deciso sulla base della mancata contestazione o della carenza di allegazioni della parte soccombente.
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