Cassazione Civile, Ordinanza n. 10728/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario ha chiesto la ripetizione dell'indebito per complessivi euro 88.214,32, deducendo l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, di commissione di massimo scoperto e di maggiori interessi creditori. Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova, ritenendo non prodotto il contratto, inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e non idonea la CTU a colmare le carenze probatorie perché fondata anche su documenti acquisiti tardivamente. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo: che gravasse sulla correntista l'onere di produrre il contratto; che l'istanza ex art. 210 c.p.c. fosse inconcludente; che non fosse accertabile un credito da anatocismo per l'inutilizzabilità della CTU, avendo il consulente utilizzato estratti e scalari acquisiti dalla parte attrice oltre i termini processuali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di anatocismo; violazione dell'art. 119 TUB, dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 2946 c.c. quanto alla conservazione e consegna della documentazione bancaria; omesso esame di fatti decisivi circa la contestazione del documento prodotto dalla banca; violazione delle norme sulla nullità delle clausole e sulla rilevabilità d'ufficio; violazione delle norme sulla CTU per l'utilizzazione di documenti non tempestivamente prodotti. La Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, infondato il secondo, ma ha accolto il quinto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha escluso che il primo motivo colpisse la ratio decidendi, perché la decisione di merito non si fondava sulla sola mancanza del contratto ma soprattutto sull'inutilizzabilità della CTU, basata su documenti acquisiti tardivamente. Ha respinto il secondo motivo: il diritto del cliente alla documentazione bancaria può essere esercitato sia ex art. 117 TUB per il contratto, sia ex art. 119, comma 4, TUB anche per contratto ed estratti conto, ma nel caso concreto il rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato ritenuto corretto perché la parte non aveva allegato di non aver ricevuto il contratto al momento della sottoscrizione e la richiesta si fondava su un titolo non correttamente individuato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché volto a contestare valutazioni di merito e non un omesso esame di un fatto storico decisivo, in presenza di doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la nullità delle clausole non era stata specificamente allegata nei termini necessari e comunque il giudice di merito aveva esaminato il documento negoziale, ritenendo provata la pattuizione di interessi e CMS dal 1989. Ha accolto il quinto motivo: in materia di consulenza tecnica contabile, la nullità derivante dall'acquisizione di documenti non prodotti tempestivamente, se relativi a fatti principali, ha natura relativa e deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto viziato; nel caso di specie, la banca non aveva tempestivamente eccepito il vizio, sicché la CTU non poteva essere dichiarata inutilizzabile per tale ragione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
Norme richiamate
regola sul riparto dell'onere della prova: chi agisce in ripetizione deve provare i fatti costitutivi della domanda; non vi è violazione della norma quando il giudice valuta erroneamente l'esito della prova, ma solo se attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello gravato.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei limiti legali.
la violazione è configurabile se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che invece erano soggetti a valutazione oppure utilizza prove acquisite illegittimamente.
l'ordine di esibizione può essere richiesto se sussistono i presupposti dell'istanza e, nel rapporto bancario, anche in relazione alla documentazione ex art. 119 TUB, ma la richiesta non può essere utilizzata per ribaltare l'onere probatorio senza la corretta allegazione del titolo del diritto azionato.
attribuisce al cliente un diritto sostanziale di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni; la Corte ribadisce che la disposizione, alla luce della trasparenza e della buona fede, si estende anche al contratto e agli estratti conto.
impone alla banca la consegna di un esemplare scritto del contratto al cliente al momento della stipula; il diritto alla consegna del contratto ex art. 117 è distinto da quello di ri-consegna documentale ex art. 119, comma 4.
richiamato quale principio generale di conservazione decennale della documentazione, a sostegno della delimitazione temporale dell'obbligo di conservazione e ostensione bancaria.
il diritto alla consegna del contratto ex art. 117 TUB si prescrive in dieci anni dalla stipulazione, non dalla chiusura del conto.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla stipulazione del contratto per la consegna del medesimo.
la rideterminazione del saldo mira, se del caso, alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
richiamato per l'anatocismo, ma il motivo sul punto non è stato accolto poiché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
invocato per l'asserita indeterminatezza dell'oggetto delle pattuizioni di tasso e CMS, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
invocato per la nullità delle clausole contrattuali, senza esito favorevole in cassazione.
richiamato in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la Corte ha osservato che il rilievo officioso presuppone fatti già tempestivamente allegati.
invocato per la validità di clausole che prevedevano variazione unilaterale dei tassi e della CMS.
richiamato insieme alle norme sulla CTU, senza autonoma decisione favorevole o sfavorevole rispetto al motivo accolto.
richiamato insieme alle norme sulla CTU.
richiamato per la consulenza tecnica d'ufficio.
in materia di esame contabile, il consulente può acquisire documenti; se si tratta di fatti principali occorre il previo consenso delle parti, e la violazione dà luogo a nullità relativa.
la nullità degli atti del CTU è relativa e deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva alla conoscenza dell'atto viziato.
norme di legittimità richiamate per dedurre violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato in relazione alle preclusioni istruttorie per la produzione documentale.
richiamato dalla resistente per sostenere la rinuncia implicita all'eccezione non riproposta in appello.
la Corte li collega all'obbligo periodico di invio dell'estratto conto e alla natura della trasparenza bancaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito fondato su nullità di clausole di conto corrente, il correntista resta onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda; la produzione del contratto è necessaria per verificare il contenuto delle pattuizioni contestate, salvo che il diritto alla sua consegna venga fatto valere sulla base del corretto titolo sostanziale e nei limiti processuali applicabili.
- Il cliente bancario può chiedere la documentazione del rapporto sia come adempimento dell'obbligo originario di consegna del contratto ex art. 117 TUB, sia come diritto di ri-consegna documentale ex art. 119, comma 4, TUB; i due diritti sono distinti per titolo, presupposti e decorrenza della prescrizione o del limite temporale.
- L'art. 119, comma 4, TUB va interpretato in chiave di trasparenza e buona fede, con estensione non solo agli estratti conto ma anche alla documentazione contrattuale funzionale a comprendere e verificare le operazioni del rapporto, purché entro il limite decennale previsto dalla norma.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può surrogare automaticamente le carenze probatorie della parte: è ammissibile solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non abbia adempiuto senza giustificazione, oppure se si agisca per l'adempimento dell'obbligo originario di consegna correttamente allegato.
- In materia di consulenza tecnica contabile, il consulente non può fondare il proprio elaborato su documenti non tempestivamente prodotti quando essi servano a provare fatti principali della domanda o delle eccezioni; in tale ipotesi l'acquisizione senza previo consenso delle parti integra una nullità relativa, che va eccepita nella prima difesa utile.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare semplici valutazioni probatorie o interpretazioni del documento contrattuale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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