Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36038/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente dell'ente, inquadrato nel settore lavori pubblici e addetto ad attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche svolte tra il 2003 e il 2014, aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un compenso incentivante ex art. 18 della legge n. 109/1994 per una pluralità di incarichi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo solo il residuo dopo alcuni pagamenti parziali. La Corte d'appello aveva confermato, salvo la decorrenza degli interessi, ritenendo che gli interventi contestati fossero veri e propri lavori, caratterizzati da progetto esecutivo e collaudo, e quindi rientranti nell'ambito dell'incentivo. In cassazione l'ente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 109/1994 e dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l'incentivo spetterebbe solo per appalti di opere o lavori e non per appalti di servizi, e che nel caso concreto le prestazioni sarebbero state in realtà servizi, non lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'ente non investisse una falsa interpretazione della norma, ma mirasse a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice d'appello, che aveva qualificato gli interventi come appalti di lavori sulla base della documentazione in atti, della previa approvazione del progetto esecutivo e della successiva fase di collaudo. Si sarebbe così chiesto un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui il compenso incentivante è riconoscibile solo per attività di progettazione di opere pubbliche o parti di esse e, in concreto, spetta al giudice di merito stabilire se l'attività svolta integri lavori oppure servizi. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 109/1994

    riconosce, in deroga alla retribuzione onnicomprensiva del dipendente pubblico, un incentivo solo per attività di progettazione riferite a opere o lavori pubblici, o a parti di essi, secondo i presupposti regolamentari e in relazione all'utilità effettiva per l'amministrazione.

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente come norma che confermerebbe la spettanza dell'incentivo solo per appalti di opere o lavori, non per servizi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la doglianza è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in concreto contestasse la ricostruzione della fattispecie e non l'interpretazione della norma.

  • art. 6 legge n. 127/1997

    richiamato come base del regolamento che le amministrazioni devono emanare per disciplinare i presupposti dell'incentivo.

  • art. 2 legge n. 109/1994

    utilizzato per leggere in continuità l'art. 18 e per delimitare l'ambito oggettivo dei lavori pubblici rispetto ai servizi.

  • art. 176 d.P.R. n. 207/2010

    richiamato come riferimento agli appalti di lavori di somma urgenza, che la Corte d'appello ha qualificato come veri e propri lavori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si deduca un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si contesta la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione in concreto, la doglianza attiene al merito e non è proponibile come violazione di legge in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio per ottenere una diversa qualificazione dell'appalto come servizio anziché lavoro, quando il giudice di merito abbia motivatamente accertato la natura dei fatti sulla base degli atti di causa.
  • Il compenso incentivante per il personale tecnico della pubblica amministrazione spetta solo quando l'attività di progettazione sia effettivamente riferita a un'opera pubblica o a un lavoro pubblico, con utilità concreta per l'amministrazione e nei limiti delle attività tipizzate dalla legge (progettazione, piano di sicurezza, direzione lavori, collaudo).
  • Spetta al giudice di merito accertare in concreto se l'attività dell'appaltatore comporti una modificazione della realtà fisica preesistente, idonea a integrare un 'lavoro', oppure una prestazione continuativa priva di sostanziali alterazioni del bene, riconducibile a un servizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.