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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06028/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale per concorso in furto aggravato, con sola revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la loro condanna per concorso in furto aggravato dalla destrezza, revocando soltanto la misura di sicurezza della libertà vigilata. Con l'unico motivo hanno dedotto vizio di motivazione in relazione all'individuazione delle stesse quali autrici del reato, sostenendo sostanzialmente che la sentenza di merito non avesse adeguatamente giustificato l'attribuzione del fatto e la responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non dotato di specifica critica argomentata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva esposto in modo логicamente corretto le ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624 e 625, n. 4 c.p.

    Norme incriminatrici richiamate per qualificare il fatto come concorso in furto aggravato dalla destrezza; la responsabilità è stata confermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già sollevate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata esponga in modo logico e coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità e dell'individuazione degli autori del reato.
  • La mera contestazione dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, se non accompagnata da puntuali censure argomentative, non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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