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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17934/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in ordine alla congruità della sanzione applicata. La Corte rileva che il ricorso non investe profili ammessi dalla disciplina speciale del patteggiamento, poiché non denuncia l'espressione della volontà delle parti, un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, un'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena. Si tratta quindi di una censura meramente commisurativa, incentrata sulla valutazione della pena e sui parametri dell'art. 133 c.p., proposta in un contesto in cui l'accordo processuale, una volta ratificato dal giudice, non è unilateralmente revocabile.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p. Poiché il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento era fondato su motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla congruità della pena è ritenuta non scrutinabile. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza pronunciata ... ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti presuppone un accordo processuale ratificato dal giudice; l'impugnazione è ammessa solo entro i limiti previsti dalla disciplina speciale del patteggiamento.

  • art. 444, comma 2-bis, c.p.p.

    l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale

    Individua tassativamente i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; restano esclusi i motivi attinenti alla mera congruità o commisurazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce profili di commisurazione della pena e non la sua illegalità in senso tecnico.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza trattazione camerale quando il ricorso è manifestamente fuori dai casi consentiti.

  • art. 133 c.p.

    parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    I parametri di commisurazione della pena non possono essere autonomamente posti a fondamento del ricorso contro il patteggiamento, se non nei limiti dell'illegalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017

    introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017

    Ha introdotto il regime restrittivo dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativamente indicati dalla legge: volontà delle parti, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è consentito dedurre in cassazione la mera incongruità della pena o la violazione dei criteri di commisurazione ex art. 133 c.p. quando la pena concordata rientri nei limiti legali.
  • L'accordo di patteggiamento, una volta perfezionato e ratificato dal giudice, ha natura di negozio processuale non unilateralmente revocabile, sicché la parte che vi ha aderito non può poi contestarne in cassazione il contenuto solo sotto il profilo della severità della sanzione.
  • Per pena "illegale" deve intendersi una sanzione non prevista dall'ordinamento oppure eccedente, per specie o quantità, il limite legale; non vi rientrano le censure sulla mera discrezionalità commisurativa.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dei casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano, con applicazione delle conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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