Cassazione Penale, Ordinanza n. 11873/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal GUP del Tribunale di Marsala nei confronti dell'imputato per il reato di incendio doloso. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità. La doglianza è stata ritenuta generica e finalizzata a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare reali illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello si saldava con quella di primo grado ed era adeguata e coerente nel richiamare gli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità, in particolare le immagini delle videoriprese in due occasioni nella stessa notte e gli abiti rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, indicata come reato contestato.
Richiamato quale parametro della censura difensiva sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rilettura alternativa del compendio probatorio quando la motivazione sia logica e coerente.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: pagamento delle spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado quando la decisione di secondo grado richiami e confermi gli stessi elementi fattuali e probatori già valutati nel merito.
- La censura di vizio motivazionale deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; doglianze generiche o meramente reiterative non superano il vaglio di ammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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