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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33945/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato e che, quindi, non poteva decorrere il termine per l’opposizione; ha inoltre contestato la prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura. Con il secondo ha censurato il mancato rilievo dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale civile. In sostanza, la doglianza riguardava la decorrenza del termine di opposizione e la validità della comunicazione del decreto di liquidazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, con conseguente inammissibilità. Ha poi osservato che, anche nel merito, le censure erano infondate/inammissibili, perché il provvedimento di liquidazione risultava comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione "a visto PM" sul fascicolo; inoltre l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la proposta del relatore in camera di consiglio nel procedimento di definizione accelerata.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato come parte del combinato disposto relativo alle modalità di comunicazione del provvedimento, anche in forma equipollente.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per individuare le modalità di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario, suscettibili di equipollente che assicuri effettiva conoscenza.

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, con decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione se mancata notifica o comunicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario per consentire alla Corte il controllo delle censure.
  • La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Se il provvedimento decisorio non è notificato o comunicato, il termine per impugnarlo decorre comunque dal termine lungo ex art. 327 c.p.c., applicabile in via generale ai provvedimenti a contenuto decisorio.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non incidono, di regola, sulla decorrenza del termine di impugnazione quando il provvedimento sia comunque entrato nella sfera di conoscibilità della parte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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