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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19046/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva ridotto la pena da anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa per reati urbanistici e paesaggistici e per violazione di sigilli. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che i reati si fossero estinti per prescrizione prima della sentenza d'appello, anche perché la sospensione della prescrizione introdotta dalla c.d. legge Orlando non sarebbe operante nei casi in cui la motivazione della sentenza di primo grado sia stata letta in udienza ai sensi dell'art. 544, comma 1, c.p.p. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la sospensione massima di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159, comma 2, c.p. si aggiunge comunque ai termini ordinari e opera a prescindere dalla lettura in udienza della motivazione; il secondo motivo è stato dichiarato tardivo perché la mancata concessione del beneficio non risultava devoluta con l'appello, come emergente dal riepilogo non contestato dei motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che il termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni, pari a cinque anni, scadeva il 25 ottobre 2023 e che, aggiunti i 309 giorni di sospensione non contestati, il termine spirava il 29 agosto 2024; in ogni caso, la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge Orlando si applica anche quando la motivazione di primo grado è letta in udienza. Ha inoltre ritenuto tardiva la censura sulla sospensione condizionale, perché non proposta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione per prescrizione; la Corte ha ricostruito il termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni e ha escluso che esso fosse decorso prima della decisione d'appello.

  • art. 159, comma 2, c.p.

    La sospensione massima di un anno e sei mesi prevista dalla c.d. legge Orlando si aggiunge ai termini ordinari di prescrizione e opera anche se la motivazione della sentenza di primo grado è letta in udienza.

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    La lettura in udienza della motivazione non esclude l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla disciplina c.d. Orlando si aggiunge ai termini ordinari e non viene meno per il solo fatto che la motivazione della sentenza di primo grado sia stata letta in udienza anziché depositata successivamente.
  • Ai fini della prescrizione, il computo del termine massimo va effettuato sommando al termine base i periodi di sospensione già maturati e non contestati; se tale termine non è spirato al momento della decisione, la doglianza è infondata.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle devolute in appello: la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale è tardiva se non risulta proposta nei motivi di gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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