Cassazione Civile, Ordinanza n. 05122/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP relativo all’anno d’imposta 2006. L’Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior imponibile e irrogato sanzioni, contestando alla società l’uso dell’agevolazione prevista dalla normativa regionale siciliana sull’IRAP per le imprese già operanti in Sicilia. In particolare, la società aveva dichiarato un valore della produzione e aveva indicato come quota esente un importo tale da rientrare nel limite complessivo degli aiuti de minimis pari a 100.000 euro nel triennio considerato. L’Agenzia ha ritenuto che la base imponibile agevolabile non potesse essere artificiosamente ridotta per mantenere il beneficio entro la soglia de minimis, dovendosi invece assumere l’intero valore eccedente la media del triennio 2001-2003. La CTR aveva invece ritenuto legittimo il comportamento della contribuente, qualificandolo come accorto e compatibile con il regime de minimis. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa regionale, dell’art. 87 TCE e dei regolamenti comunitari in tema di aiuti di Stato, sostenendo che il regime de minimis non operi come franchigia liberamente selezionabile, ma come soglia che consente l’agevolazione solo entro i limiti normativamente previsti sulla base imponibile determinata dalla legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità proposte dalla società controricorrente e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la CTR ha interpretato erroneamente la disciplina regionale e il regime europeo degli aiuti de minimis, perché ha consentito alla contribuente di ridurre la base imponibile agevolabile per mantenere l’aiuto entro la soglia di 100.000 euro. Secondo la Cassazione, il regime de minimis non funziona come una franchigia: o il beneficio rientra nella soglia ed è tollerato, oppure, se la soglia viene superata, l’intero aiuto ricade nel divieto sugli aiuti di Stato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, legge reg. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21
concede l’esenzione IRAP per cinque periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2003 alle imprese già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003, ma solo nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
art. 87 TCE
richiamato come norma sul divieto degli aiuti di Stato incompatibili con la concorrenza; la Corte lo collega al principio per cui il regime de minimis è una soglia di tolleranza e non una franchigia.
art. 107 TFUE
richiamato implicitamente come corrispondente dell’art. 87 TCE; la soglia de minimis delimita gli aiuti che restano fuori dal divieto di incompatibilità.
Regolamento (CE) n. 69/2001
richiamato come fonte del regime de minimis e del relativo tetto massimo di aiuti nel triennio.
Regolamento (CE) n. 2204/2002
richiamato tra le fonti comunitarie invocate dall’Agenzia in materia di aiuti di Stato.
le eccezioni di inammissibilità fondate sulla sua violazione sono state respinte, perché il ricorso consentiva la completa comprensione della controversia e delle censure.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario l’onere di specificità dell’impugnazione è ritenuto assolto anche quando l’Amministrazione riproponga in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado.
Massime di principio
- Il regime degli aiuti de minimis non opera come una franchigia liberamente modulabile dal beneficiario: la soglia prevista dalla normativa serve a distinguere gli aiuti tollerati da quelli vietati, e una volta superata riemerge l’integrale disciplina del divieto sugli aiuti di Stato.
- Quando una norma agevolativa individua una base imponibile determinata in modo oggettivo, il contribuente non può ridurla discrezionalmente per mantenere il beneficio entro il limite de minimis, se ciò altera i parametri fissati dalla legge.
- In tema di aiuti di Stato, la verifica della compatibilità deve avere riguardo all’importo dell’aiuto secondo il criterio legale di determinazione, non a un importo arbitrariamente ridotto per rientrare nella soglia di tolleranza.
- Nel processo tributario, l’appello dell’Amministrazione non è inammissibile per difetto di specificità quando ripropone le medesime ragioni difensive già espresse in primo grado, purché consenta di comprendere compiutamente il decisum impugnato e le censure svolte.
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