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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24031/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di legittimità e ha affermato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia trae origine dalla condanna, pronunciata in primo e in secondo grado, di più società operanti nella distribuzione ed emissione di una polizza unit linked al risarcimento del danno contrattuale subito da un investitore/sottoscrittore, in relazione alla stipula del prodotto assicurativo e alla dedotta violazione degli obblighi di informazione e correttezza. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva rigettato gli appelli delle parti soccombenti. Prima della trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha tuttavia depositato atto di rinuncia al ricorso, senza pronuncia sulle spese, successivamente accettato in modo incondizionato dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione; il Collegio ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito dell’ordinanza nel termine previsto.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata incondizionatamente dalla controparte, integra la fattispecie estintiva del giudizio di legittimità.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si provvede sulle spese, secondo quanto applicato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la disposizione opera per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata in modo incondizionato dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’estinzione per rinuncia esclude una pronuncia di rigetto o di inammissibilità e comporta, di regola, che non si provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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