Cassazione Civile, Ordinanza n. 30206/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento di un avviso di accertamento Iva, Ires e Irap relativo all'anno d'imposta 2011. L'accertamento era stato notificato al contribuente quale legale rappresentante pro tempore di un'associazione sportiva dilettantistica, ritenuto responsabile in solido per violazioni tributarie imputate all'ente. La CTR aveva ritenuto che, poiché l'associazione aveva aderito all'accertamento con adesione e versato la prima rata, venisse meno la responsabilità del rappresentante/coobbligato. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 38 e 2697 c.c., sostenendo che, in materia di debiti tributari di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale del soggetto investito della carica sussiste per il solo fatto del ruolo rivestito nel periodo d'imposta e della effettiva direzione della gestione dell'ente, senza che occorra provare una specifica ingerenza nelle singole violazioni oltre al fatto che il rappresentante era in carica. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 38 e 1292 c.c., assumendo che l'adesione dell'associazione all'accertamento e il pagamento di una sola rata non liberano il coobbligato dal residuo debito, essendo necessaria l'integrale estinzione del debito per produrre effetto liberatorio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute risponde solidalmente, ai sensi dell'art. 38 c.c., il soggetto che, in forza della carica rivestita nel periodo considerato, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente; pertanto non è sufficiente, per escludere la responsabilità, la sola adesione dell'ente all'accertamento o il pagamento della sola prima rata. Inoltre, l'accertamento con adesione sottoscritto da uno dei coobbligati non estingue la responsabilità solidale degli altri se non segue l'integrale estinzione del debito tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, affinché accerti in fatto la responsabilità del contribuente nel periodo di sua investitura e tenga conto che il pagamento parziale non ha effetto liberatorio per il coobbligato.
Norme richiamate
Per le associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale non dipende dalla sola titolarità formale della rappresentanza, ma, in materia tributaria, dal fatto che il soggetto abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo di investitura.
Il ricorrente ha richiamato la norma sul riparto dell'onere della prova per sostenere che l'Ufficio dovesse provare i presupposti della responsabilità del legale rappresentante; la Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nei limiti del principio secondo cui occorre accertare in fatto la effettiva gestione dell'ente.
La solidarietà passiva non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati all'accertamento, se non a fronte dell'integrale estinzione del debito tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Entrambi i motivi sono stati proposti come censure di violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte ha escluso che operasse il limite di ammissibilità della doppia conforme rispetto alle censure di violazione di legge.
La proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale sono state effettuate secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Richiamati per affermare l'esigenza di evitare formalità superflue e favorire la ragionevole durata del processo.
Richiamato nel ragionamento sull'istanza di trattazione congiunta non espressamente prevista dalla disciplina processuale.
Richiamato insieme all'art. 115 disp. att. c.p.c. nella valutazione della richiesta di riunione/trattazione congiunta.
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
Citato in via analogica dalla giurisprudenza richiamata per affermare che l'adesione di un coobbligato non elimina la solidarietà degli altri se il debito non è integralmente estinto.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta sorti ex lege, la responsabilità solidale del soggetto che ricopre la carica non discende dalla sola titolarità formale dell'ufficio, ma richiede un accertamento in fatto sulla effettiva direzione della gestione dell'ente nel periodo di investitura.
- L'adesione all'accertamento da parte dell'ente o di uno dei coobbligati non estingue la responsabilità solidale degli altri, salvo che il debito tributario sia integralmente soddisfatto; il pagamento parziale non produce effetto liberatorio per il coobbligato residuo.
- In tema di ricorso per cassazione, una censura di violazione di legge è ammissibile anche in presenza di doppia conforme, e il giudice di legittimità deve verificare se la doglianza investa effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La responsabilità tributaria del rappresentante di un ente non riconosciuto va distinta da quella per obbligazioni negoziali: per i debiti fiscali rileva il ruolo concretamente svolto nella gestione dell'ente e non la sola posizione formale rivestita.
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