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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 791/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 11/02/2019 (divenuta irrevocabile il 27/06/2019) per inadempimento dell'obbligo di pagamento del risarcimento liquidato a favore della parte civile. Il ricorrente deduce che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'adempimento dell'obbligo e non la revoca, e contesta che il Giudice dell'esecuzione abbia revocato d'ufficio il beneficio senza che fosse stato fissato in sentenza o previamente dal giudice dell'esecuzione il termine per l'adempimento; inoltre rileva l'esistenza di un altro provvedimento favorevole al medesimo condannato riguardante la stessa sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite (sentenza Liguori 23/06/2022), ha ritenuto che, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine per adempiere deve essere fissato dal giudice della cognizione o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; in assenza di fissazione il termine coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p. (5 o 2 anni). Alla luce di ciò il Tribunale di Marsala non poteva revocare il beneficio per inadempimento prima di fissare il termine o senza che fosse decorso il termine legale; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1183 cod. civ.

    Il Giudice dell'esecuzione aveva richiamato questa norma per considerare l'obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile al momento del passaggio in giudicato; la Corte di legittimità ha però ritenuto che, nel contesto della sospensione condizionale della pena subordinata a risarcimento, la determinazione del termine per l'adempimento non può essere sostituita da un'automatica esigibilità ex art. 1183 c.c., ma va fissata secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite.

  • art. 163 cod. pen.

    Fornisce i termini (cinque o due anni) che, in mancanza di una determinazione del termine d'adempimento da parte del giudice della cognizione o di quello dell'esecuzione, fanno default e delimitano il periodo entro il quale l'imputato può adempiere all'obbligo risarcitorio senza che possa essere legittimamente revocata la sospensione condizionale.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma di riferimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di inadempimento; nella specie la richiesta formulata in atti è stata interpretata ai fini procedurali, ma la Corte ha richiamato che, prima di procedere alla revoca, deve essere rispettata la regola sulla fissazione del termine per l'adempimento.

  • Sezioni Unite, sentenza Liguori (23/06/2022)

    Principio di diritto centrale: il termine entro il quale l'imputato deve adempiere l'obbligo risarcitorio, elemento essenziale della sospensione condizionale della pena, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in difetto, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se non fissato vale il termine di cui all'art. 163 c.p. Le Sezioni Unite hanno quindi superato l'orientamento che faceva coincidere il termine con la data di irrevocabilità della sentenza.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma, il termine per adempiere è un elemento essenziale e deve essere fissato dal giudice della cognizione; in mancanza, può e deve essere fissato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione.
  • In assenza di una fissazione del termine, si applicano i termini di cui all'art. 163 c.p. (5 o 2 anni): fino alla scadenza di tali termini non è legittima la revoca per inadempimento.
  • Il Giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione dichiarando immediatamente l'esigibilità dell'obbligazione e revocando il beneficio senza prima aver fissato il termine o aver accertato che il termine legale sia decorso.
  • La richiesta del Pubblico Ministero deve essere interpretata concretamente: se chiede solo l'adempimento, il giudice dell'esecuzione dovrebbe fissare il termine; se chiede espressamente la revoca, il giudice deve comunque verificare la legittimità della revoca alla luce della necessità di un termine per l'adempimento.
  • In presenza di provvedimenti discordanti riguardanti lo stesso stato processuale, il principio del favor rei opera, ma la regola sulla fissazione del termine chiarita dalle Sezioni Unite fornisce la guida prioritaria per la decisione.

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