Cassazione Civile, Ordinanza n. 19692/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di somme riconosciute a due dipendenti della Regione Lazio a titolo di indennità/retribuzione di risultato per l'anno 2013. Il Tribunale di Roma aveva revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile e interpretando l'integrazione del 16.4.2014 all'accordo di contrattazione decentrata come non idonea a incidere sul diritto già maturato, ma solo come presa d'atto dell'insufficienza delle risorse e previsione di una moratoria. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, sostenendo che: l'accordo del 16.4.2014 aveva superato il precedente assetto del 2010; la retribuzione di risultato era stata ridotta nei limiti del CCNL; l'erogazione era condizionata alla disponibilità delle risorse non utilizzate del fondo 2013; gravava sulle parti l'obbligo di attivarsi per reperire i fondi; il credito non era esigibile perché la condizione sospensiva del reperimento delle risorse non si era verificata. Il resistente costituito è il lavoratore Mura; l'altro lavoratore è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Lazio. Ha affermato che la retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica, ma è subordinata alle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, alla previa fissazione degli obiettivi, alla verifica dei risultati e, soprattutto, ai limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'amministrazione. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte d'appello avesse erroneamente considerato certo, liquido ed esigibile il credito, facendo discendere dall'accordo integrativo un obbligo retributivo insussistente e trascurando che l'indisponibilità delle risorse impediva l'erogazione della somma nella misura pretesa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., revocando il decreto ingiuntivo opposto. Ha inoltre compensato le spese del giudizio tra la Regione e il lavoratore costituito, e quelle dei gradi di merito anche rispetto al lavoratore rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dalla Regione.
consente alla Corte di cassazione di definire direttamente la controversia quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 10, comma 4, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.1.2004
viene richiamato come fonte che delinea il range entro il quale la retribuzione di risultato può essere corrisposta legittimamente.
art. 10, comma 4, accordo di concertazione n. 2/2010 del 6.10.2010
viene indicato come fonte che aveva previsto la retribuzione di risultato nella misura del 25%.
demanda al Collegio dei Revisori dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge.
Massime di principio
- La retribuzione di risultato del personale sottoposto a valutazione non matura in via automatica, ma presuppone la previa definizione degli obiettivi, la verifica del loro raggiungimento e le determinazioni annuali previste dalla disciplina collettiva e organizzativa.
- L'esigibilità del compenso collegato al risultato deve essere verificata anche in relazione alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie e ai limiti di spesa dell'amministrazione; in mancanza di risorse accertate, non sorge un diritto quesito alla corresponsione nella misura originariamente prospettata.
- Un accordo integrativo che prenda atto dell'insufficienza delle risorse e preveda un meccanismo di rinvio o di reperimento dei fondi non è di per sé idoneo a trasformarsi in un immediato obbligo retributivo per l'amministrazione.
- La mera previsione di un impegno delle parti a reperire risorse può, semmai, rilevare sul piano dell'eventuale responsabilità o del risarcimento, ma non comporta automaticamente la condanna al pagamento della prestazione retributiva non finanziata.
- Quando il giudice di merito accerta fatti incompatibili con l'esistenza delle risorse necessarie, non può ritenere comunque certo, liquido ed esigibile il credito sulla sola base dell'accordo sindacale o dell'aspettativa del lavoratore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19661/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19664/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19667/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19672/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19676/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19681/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →