Cassazione Penale, Ordinanza n. 38603/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, confermando la decisione del Giudice di Pace, l'aveva condannata alla multa di euro 500 per il delitto di minaccia. L'unico motivo di ricorso deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 612 c.p., sostenendo, in sostanza, che mancassero i presupposti del reato con riguardo alla reciprocità delle condotte e all'idoneità minacciosa delle espressioni contestate, oltre a una generica doglianza sul dolo. La Corte rileva però che tali censure riproponevano questioni già dedotte in appello, in modo generico, reiterativo e privo di specifica correlazione con la motivazione impugnata; inoltre la doglianza sul dolo risultava nuova e quindi inammissibile perché non previamente proposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico generico e manifestamente infondato: quanto alla minaccia, ha ribadito che, trattandosi di reato di pericolo, non occorre che la persona offesa si sia effettivamente sentita intimidita, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima, da valutarsi secondo il criterio medio e in concreto; quanto al dolo, la censura era nuova perché non specificamente devoluta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606 comma 3 c.p.p. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché generico e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata.
La doglianza nuova sul dolo è dichiarata inammissibile perché non dedotta come motivo di appello; il ricorso per cassazione non può introdurre questioni non previamente devolute al giudice di merito nei limiti indicati dalla norma.
Il delitto di minaccia è qualificato come reato di pericolo; ai fini della sua integrazione non è necessario un effettivo stato di intimidazione della vittima, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate in appello in modo generico, indeterminato o meramente assertivo, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
- Nel delitto di minaccia la verifica dell'idoneità intimidatoria va compiuta in concreto, secondo un criterio medio e tenendo conto delle circostanze del fatto; non è necessario che la persona offesa abbia effettivamente percepito la minaccia come intimidatoria.
- La minaccia è un reato di pericolo: la sua consumazione non richiede un danno effettivo alla libertà morale della vittima, ma solo la potenziale idoneità della condotta a ledere tale libertà.
- In cassazione non sono proponibili censure nuove che non risultino previamente devolute in appello, quando la normativa processuale lo richieda a pena di inammissibilità.
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