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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37849/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna inflitta in primo grado per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente (marijuana): l'imputato era stato ritenuto responsabile per avere coltivato diciotto piante in una serra attrezzata e detenuto complessivamente 872 grammi di droga. Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) censura per mancata considerazione dell'ipotesi di esclusivo consumo personale della sostanza; (2) richiesta di riqualificazione in termini di "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e critica alla valorizzazione esclusiva del dato ponderale; (3) omissione di considerare circostanze favorevoli per una riduzione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto parte delle censure manifestamente infondate e parte improprie (riexpositione dei fatti) perché la sentenza di merito, integrata tra primo grado e appello, dimostrava con motivazione congrua che la destinazione allo spaccio era desumibile dal quantitativo (idoneo a oltre 2.500 dosi medie), dalle modalità non rudimentali di coltivazione e dalla presenza di materiali per il confezionamento (fogli di cellophane). Il secondo motivo è stato dichiarato generico e quindi inammissibile per mancanza di specificità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha legittimamente esercitato il suo apprezzamento discrezionale nella determinazione della pena, tenendo conto anche del precedente penale dell'imputato ai sensi dell'art.133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma applicata per la configurazione del reato di coltivazione/detenzione di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che quantità e modalità indichino finalità di spaccio, non consumo personale.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Riferimento normativo per la possibile riqualificazione in "lieve entità": la Corte ha ritenuto che la domanda non fosse adeguatamente specificata e sostenuta, quindi inammissibile.

  • codice penale, art. 81, secondo comma

    Richiamato nel capo di imputazione; la sentenza conferma la responsabilità penale secondo la formulazione contestata.

  • codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze che influenzano la determinazione della pena: la Corte ha considerato legittimo l'uso del precedente penale del ricorrente per non concedere una riduzione della pena.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)

    Norme che hanno consentito la trattazione del procedimento con modalità da remoto/in camera di consiglio disciplinate durante l'emergenza; procedimento celebrato nel rispetto di tali disposizioni.

  • Cass. Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009 (Valentini)

    Giurisprudenza richiamata sul principio di specificità dei motivi di ricorso: i motivi devono indicare chiaramente gli aspetti della decisione che si contestano e gli elementi a supporto della censura.

Massime di principio

  • Quantitativo elevato di sostanza, impianto di coltivazione attrezzato e materiali per il confezionamento sono elementi idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio e non al consumo personale.
  • La semplice affermazione di uso personale non è sufficiente: va fornita documentazione o elementi oggettivi che dimostrino la compatibilità della quantità e delle modalità di detenzione con il consumo individuale.
  • Le richieste di applicazione della "lieve entità" devono essere formulate in modo specifico e supportate da elementi concreti; motivi generici o indeterminati sono inammissibili in Cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito rinnovare il libero esame delle prove per ottenere una diversa lettura dei fatti; la Cassazione sindaca vizi di diritto e vizi logici della motivazione, non la rivalutazione dei fatti correttamente motivati.
  • La determinazione della pena è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di errori di diritto o manifesta illogicità nel ragionamento.
  • La presenza di precedenti penali è un elemento legittimo per negare attenuanti o riduzioni della pena ai sensi dell'art.133 c.p.

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