Cassazione Civile, Ordinanza n. 05225/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS per il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di indennità integrativa speciale su una seconda pensione della madre della ricorrente, per un importo di euro 91.546,64. La ricorrente aveva proposto opposizione, poi respinta sia in primo grado sia in appello davanti alla Corte dei conti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 362, comma 1, c.p.c., sostenendo che il giudice contabile non potesse accertare incidentalmente la sua qualità di erede né ritenere perfezionata un'accettazione tacita dell'eredità della madre, poiché si sarebbe trattato di uno stato personale riservato al giudice ordinario ai sensi dell'art. 14 del codice di giustizia contabile. Ha inoltre sostenuto che l'INPS avrebbe dovuto prima impugnare in sede propria la rinuncia all'eredità, e solo dopo poteva emettere l'ingiunzione. In via ulteriormente argomentativa ha contestato anche l'accertamento circa la quantificazione del credito, ma senza aver offerto conteggi idonei a smentire quelli dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale e inammissibile la parte di censura relativa al superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice contabile. Ha affermato che il possesso della qualità di erede non integra uno stato della persona riservato al giudice ordinario, ma una mera qualità del debitore, rilevante quale presupposto dell'obbligazione di rimborso. Ha inoltre chiarito che, nel giudizio pensionistico, la Corte dei conti può accertare incidentalmente questioni diverse da quelle espressamente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria dall'art. 14 del codice di giustizia contabile. Tuttavia, l'eventuale superamento dei limiti della cognizione incidentale non integra una questione di giurisdizione deducibile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., ma un vizio processuale non censurabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
comma primo; comma secondo
Il ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. non può essere usato per censurare il modo in cui il giudice speciale esercita la propria giurisdizione; eventuali invasioni di materie riservate al giudice ordinario possono semmai rilevare ai sensi del comma 2, ma solo quando attengano effettivamente a status e capacità delle persone o agli incidenti di falso.
art. 14 codice di giustizia contabile
Sono riservate al giudice ordinario soltanto le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso; le altre questioni possono essere decise incidentalmente dal giudice contabile.
La questione pregiudiziale riservata dalla legge è quella che deve essere definita con pronuncia suscettibile di giudicato; fuori da tali ipotesi, il giudice può compiere accertamenti incidentali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il giudice può accertare incidentalmente tutte le questioni non espressamente riservate al giudice ordinario, comprese quelle funzionali alla decisione sulla domanda principale di recupero di somme indebitamente erogate.
- La qualità di erede non costituisce uno stato della persona in senso tecnico, ma una mera qualità soggettiva rilevante ai fini dell'obbligazione dedotta in giudizio; pertanto può essere accertata incidenter tantum dal giudice contabile.
- L'eventuale violazione dei limiti della cognizione incidentale del giudice speciale non coincide automaticamente con un difetto di giurisdizione denunciabile in cassazione ex art. 362 c.p.c., quando il giudice abbia comunque giurisdizione sulla domanda principale.
- Nel processo di recupero di prestazioni previdenziali indebitamente percepite, chi contesta la quantificazione del credito deve offrire elementi e conteggi idonei a contrastare quelli dell'ente creditore.
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