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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34993/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dato che il difensore aveva inviato tempestiva istanza di trattazione orale (PEC del 19/09/2024 regolarmente accettata dal sistema), la celebrazione del giudizio in forma cartolare e non partecipata ha costituito una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati dichiarati responsabili, dal Tribunale di Trani e parzialmente confermati in appello, del delitto di concorso nei reati previsti dagli artt. 110 e 497-bis, comma 2, cod. pen., per il possesso di quattro carte d'identità false riscontrate durante un controllo in aeroporto. Hanno impugnato la sentenza per cassazione sostenendo, in primo luogo, la nullità della pronuncia per violazione del contraddittorio perché il loro difensore aveva depositato tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale via PEC il 19/09/2024, mentre la Corte di appello aveva celebrato il giudizio in forma camerale non partecipata; in secondo luogo hanno censurato il diniego del differimento dell'udienza richiesto per adesione del difensore all'astensione collettiva.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per configurare la responsabilità in concorso degli imputati rispetto al reato principale (presupposto per l'applicazione congiunta dell'art. 497-bis).

  • art. 497-bis, comma 2, cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: riguarda il possesso di documenti falsi, base della condanna per il possesso delle quattro carte d'identità false.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura procedurale per sostenere la nullità per violazione del contraddittorio nella celebrazione dell'appello in forma cartolare.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Norma emergenziale richiamata in tema di trattazione in udienza camerale non partecipata durante la disciplina pandemica; invocata nel quadro della controversia sulla possibilità di svolgere l'appello in forma cartolare in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nella seconda censura relativa al diniego del differimento dell'udienza per adesione del difensore all'astensione collettiva; riguarda i poteri del giudice di differire l'udienza per giustificati motivi.

  • art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini del contraddittorio: tutela il diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza difensiva nel processo.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamentale nella decisione: stabilisce i casi in cui la presenza del difensore è obbligatoria; la mancata partecipazione del difensore quando la presenza è obbligatoria determina nullità assoluta della decisione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia)

    Richiamato marginalmente: la Corte ha ritenuto che il principio affermato dalla propria giurisprudenza sulla nullità per assenza del difensore valga anche nell'ambito delle modifiche procedurali introdotte dalla riforma.

Massime di principio

  • Se il difensore dell'imputato inoltra una richiesta di trattazione orale tempestiva e rituale (ad es. tramite PEC con prova di ricezione), il giudizio di appello non può essere celebrato in forma cartolare non partecipata: l'omessa partecipazione del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria determina nullità assoluta della decisione.
  • La disciplina emergenziale che consente la trattazione in udienza camerale non partecipata opera solo in assenza di una tempestiva richiesta di discussione orale; la prova della tempestività (data e ricevuta PEC) è decisiva.
  • Il giudice, qualora intenda procedere in forma diversa da quella richiesta da una delle parti, dovrebbe avvisare le altre parti della modalità scelta, affinché possano determinarsi consapevolmente; in mancanza si realizza un vulnus al contraddittorio.
  • Le richieste di differimento per adesione del difensore ad astensioni collettive o per altri impedimenti devono essere formulate per tempo nei termini previsti; istanze tardive possono essere ritenute inammissibili ma la tardività va valutata concretamente con riferimento ai termini processuali applicabili.
  • La conseguenza di una violazione correlata all'assenza obbligatoria del difensore è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non la semplice rimessione a nuova discussione: si tratta di nullità assoluta insanabile.

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