Cassazione Penale, Ordinanza n. 30832/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per partecipazione a un'associazione finalizzata alla commissione di plurimi delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla configurabilità della partecipazione associativa, sostenendo di aver avuto solo un ruolo formale di prestanome della società cartiera, senza partecipazione attiva, senza rapporti con i sodali, senza prova di gestione della società slovacca e senza frequentazione dei luoghi dell'organizzazione. Con il secondo motivo ha contestato l'elemento soggettivo, assumendo che il dolo eventuale sarebbe incompatibile con il dolo specifico della fattispecie associativa e che non vi fosse prova della consapevolezza del sodalizio e delle sue finalità. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche per difetto di motivazione e mancata considerazione di incensuratezza, condotta processuale e condizioni personali. Con il quarto motivo ha censurato la determinazione della pena, ritenendo che il giudice non avesse valutato la marginalità della sua condotta, la durata limitata della carica fittizia e la mancata esecuzione diretta degli atti gestori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e privi di specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, osservando comunque che la corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla partecipazione all'associazione e sulla sussistenza del dolo, valorizzando l'ampia serie di operazioni inesistenti, la continuità assicurata alle frodi tramite la cessione di quote e il trust, i rapporti con il promotore e la cointestazione del conto corrente. Ha ritenuto parimenti non consentiti il terzo e il quarto motivo, perché attinenti al trattamento sanzionatorio e sorretti da motivazione congrua, fondata sulla gravità del fatto, sul ruolo di prestanome, sulla funzione di garanzia della sopravvivenza della società cartiera e sulla protrazione consapevole dell'illecito. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la partecipazione a un'associazione finalizzata alla commissione di delitti può desumersi da una condotta stabile e funzionale al sodalizio, anche se svolta nella forma del prestanome, quando il giudice di merito la motivi in modo coerente.
artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000
costituiscono i delitti-scopo dell'associazione contestata, relativi a dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
i motivi di ricorso in cassazione non possono tradursi in una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito volte a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, se non mediante la deduzione specifica di vizi logici o travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere desunta anche da elementi fattuali come la continuità nel tempo del ruolo svolto, la funzionalità della condotta agli scopi del sodalizio, i rapporti con i promotori e l'inserimento operativo nelle attività fraudolente.
- Nel contesto di un sodalizio finalizzato a reati tributari, la figura del prestanome non esclude automaticamente il contributo partecipativo né la consapevolezza del programma criminoso, quando la motivazione dia conto dell'apporto stabilmente reso alla sopravvivenza e operatività della struttura illecita.
- L'elemento soggettivo del reato associativo può essere ritenuto sussistente sulla base della stabile adesione al sodalizio, della consapevolezza delle attività illecite e dell'accettazione del rischio connesso all'operato dei gestori effettivi della società schermata.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione se il giudice di merito li ha sorretti con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando la gravità concreta del fatto e il ruolo rivestito dall'imputato.
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