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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40736/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per due reati di concorso in truffa continuata e pluriaggravata (artt. 81 cpv., 110, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p.), contestando: mancata prova dell'elemento soggettivo; errata qualificazione contrattuale (sosteneva che l'incarico fosse obbligazione di mezzi e non di risultato); omissione di valutazione di documenti e del fatto che l'Ambasciata avesse negato i visti; erronea considerazione degli artifizi e raggiri e delle ricevute; possibile responsabilità dei collaboratori (somme trattenute da collaboratore Arif Saad) e rilevanza della querela successiva contro i dipendenti. Ha dedotto violazione dell'art. 606 c.p.p., dell'art. 640 c.p. e dell'art. 129 c.p.p. nella valutazione degli elementi a discarico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che vi fosse una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello coerenti) e che le sentenze di merito avessero motivato adeguatamente la presenza di artifizi e raggiri, dell'errore indotto nelle persone offese, dell'ingiusto profitto e del danno patrimoniale. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha osservato che esso può essere desunto dalle condotte esteriorizzate dell'imputata. La querela successiva contro i collaboratori è stata ritenuta tardiva e non esimente, non avendo modificato il quadro probatorio che indica la Rottola come centro delle relazioni con i clienti e destinataria dei pagamenti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Applicata per la configurazione del reato di truffa; la Corte ha ritenuto integrati artifizi e raggiri idonei a determinare errore, danno patrimoniale e ingiusto profitto

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Rottola è stata ritenuta responsabile per il ruolo centrale nell'attività illecita

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato per la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti e per la determinazione della pena

  • art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen.

    Aggravanti contestate (es. abuso di relazione professionale); considerate nella determinazione della pena ma bilanciate dalle attenuanti generiche come da motivazione di merito

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione impugnata in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché attaccavano valutazioni di fatto e la persuasività della motivazione, non la sua carenza manifesta, illogicità o contraddittorietà

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per la valutazione degli elementi a discarico; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente considerato e valutato gli elementi difensivi, escludendo efficacia esimente della querela tardiva

  • art. 27 Codice Deontologico Forense

    Richiamato in relazione ai doveri informativi dell'avvocato; la Corte ha sottolineato che il professionista ha obbligo di informare il cliente sulle incertezze della procedura e che il silenzio malizioso può integrare l'artificio del reato di truffa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e per la valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione, in presenza di una doppia conforme (prime due decisioni concordi), pratica revisione molto ristretta: sono inammissibili censure che mirino solo a riformulare una diversa valutazione di merito
  • Nel reato di truffa l'elemento soggettivo può essere desunto dalle condotte esteriorizzate (dichiarazioni, comportamenti, simulazioni), per cui è spesso difficile contrastarne la ricostruzione in sede di legittimità se adeguatamente motivata
  • Per i professionisti, la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato non esclude automaticamente la responsabilità penale se la condotta ha elementi di inganno (promesse di esito certo, silenzi su incertezze essenziali, simulazione di adempimenti)
  • Le prove testimoniali e documentali che mostrano incassi, ricevute, reiterate richieste di denaro e irreperibilità del professionista dopo i versamenti sono elementi concreti che possono integrare gli artifizi e il lucro ingiusto
  • La presentazione tardiva di querela contro collaboratori non muta necessariamente il giudizio di responsabilità del titolare se il compendio probatorio indica un ruolo diretto e continuativo del medesimo nella gestione dei rapporti e dei pagamenti
  • In cassazione è efficace proporre censure solo quando si dimostri la manifesta illogicità, la contraddittorietà o la palese insufficienza della motivazione, non quando si offra una ricostruzione alternativa dei fatti

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