Cassazione Penale, Sentenza n. 40736/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per due reati di concorso in truffa continuata e pluriaggravata (artt. 81 cpv., 110, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p.), contestando: mancata prova dell'elemento soggettivo; errata qualificazione contrattuale (sosteneva che l'incarico fosse obbligazione di mezzi e non di risultato); omissione di valutazione di documenti e del fatto che l'Ambasciata avesse negato i visti; erronea considerazione degli artifizi e raggiri e delle ricevute; possibile responsabilità dei collaboratori (somme trattenute da collaboratore Arif Saad) e rilevanza della querela successiva contro i dipendenti. Ha dedotto violazione dell'art. 606 c.p.p., dell'art. 640 c.p. e dell'art. 129 c.p.p. nella valutazione degli elementi a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che vi fosse una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello coerenti) e che le sentenze di merito avessero motivato adeguatamente la presenza di artifizi e raggiri, dell'errore indotto nelle persone offese, dell'ingiusto profitto e del danno patrimoniale. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha osservato che esso può essere desunto dalle condotte esteriorizzate dell'imputata. La querela successiva contro i collaboratori è stata ritenuta tardiva e non esimente, non avendo modificato il quadro probatorio che indica la Rottola come centro delle relazioni con i clienti e destinataria dei pagamenti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicata per la configurazione del reato di truffa; la Corte ha ritenuto integrati artifizi e raggiri idonei a determinare errore, danno patrimoniale e ingiusto profitto
Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Rottola è stata ritenuta responsabile per il ruolo centrale nell'attività illecita
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato per la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti e per la determinazione della pena
Aggravanti contestate (es. abuso di relazione professionale); considerate nella determinazione della pena ma bilanciate dalle attenuanti generiche come da motivazione di merito
Norma sulla motivazione impugnata in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché attaccavano valutazioni di fatto e la persuasività della motivazione, non la sua carenza manifesta, illogicità o contraddittorietà
Richiamato dalla difesa per la valutazione degli elementi a discarico; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente considerato e valutato gli elementi difensivi, escludendo efficacia esimente della querela tardiva
art. 27 Codice Deontologico Forense
Richiamato in relazione ai doveri informativi dell'avvocato; la Corte ha sottolineato che il professionista ha obbligo di informare il cliente sulle incertezze della procedura e che il silenzio malizioso può integrare l'artificio del reato di truffa
Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e per la valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Cassazione, in presenza di una doppia conforme (prime due decisioni concordi), pratica revisione molto ristretta: sono inammissibili censure che mirino solo a riformulare una diversa valutazione di merito
- Nel reato di truffa l'elemento soggettivo può essere desunto dalle condotte esteriorizzate (dichiarazioni, comportamenti, simulazioni), per cui è spesso difficile contrastarne la ricostruzione in sede di legittimità se adeguatamente motivata
- Per i professionisti, la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato non esclude automaticamente la responsabilità penale se la condotta ha elementi di inganno (promesse di esito certo, silenzi su incertezze essenziali, simulazione di adempimenti)
- Le prove testimoniali e documentali che mostrano incassi, ricevute, reiterate richieste di denaro e irreperibilità del professionista dopo i versamenti sono elementi concreti che possono integrare gli artifizi e il lucro ingiusto
- La presentazione tardiva di querela contro collaboratori non muta necessariamente il giudizio di responsabilità del titolare se il compendio probatorio indica un ruolo diretto e continuativo del medesimo nella gestione dei rapporti e dei pagamenti
- In cassazione è efficace proporre censure solo quando si dimostri la manifesta illogicità, la contraddittorietà o la palese insufficienza della motivazione, non quando si offra una ricostruzione alternativa dei fatti
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